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Sez. 1, Sentenza n. 466 del 20/03/1981 Cc. (dep. 30/04/1981) Rv. 148639 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROVVEDIMENTI DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA IN TEMA DI REVOCA ANTICIPATA DELLE MISURE DI SICUREZZA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/148639-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROVVEDIMENTI DELLA SEZIONE DI SORVEGLIANZA IN TEMA DI REVOCA ANTICIPATA DELLE MISURE DI SICUREZZA - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*

I provvedimenti della Sezione di sorveglianza relativi alla revoca anticipata delle misure di sicurezza non sono ricorribili in Cassazione ai sensi dell'art 71 ter della legge penitenziaria, valendo per essi le forme proprie del procedimento di sicurezza regolato dal vigente codice di procedura penale; Ond'e che gli anzidetti provvedimenti sono impugnabili con il ricorso in appello previsto dall'art 640 cod proc pen. (Conf mass n 140717; (Conf mass n 089253).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 640, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 8 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)