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Sez. L, Sentenza n. 5608 del 18/05/1991 (Rv. 472238 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Ingiunzione | Ordinanza ingiunzione ex art. 35 della legge n. 689 del 1981 per contributi omessi, sanzioni civili e pena pecuniaria - Opposizione limitata ai contributi ed alle sanzioni civili - Omissione della previa contestazione ex art. 14 della legge cit. - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472238-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Controversie - Procedimento - Ingiunzione

Qualora venga emessa ordinanza-ingiunzione, ai sensi dell'art. 35 della legge 24 novembre 1981 n. 689, per il pagamento di contributi assicurativi e sanzioni civilistiche discendenti dall'inadempimento, oltre che di pena pecuniaria amministrativa, e, nel giudizio di opposizione, promosso dall'intimato, la contesa si incentri sulla debenza o meno di detti contributi ed accessori civilistici, la definizione delle relative questioni non trova ostacolo nell'eventuale inosservanza dell'art. 14 della citata legge, in tema di preventiva contestazione dell'infrazione, atteso che la medesima ha effetto estintivo solo con riferimento alla sanzione amministrativa.

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)