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Sez. T, Ordinanza n. 19930 del 17/07/2025 (Rv. 675868-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Decisioni della Corte di cassazione - Omessa percezione di questioni ritenute assorbite - Errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Configurabilità - Omessa riproposizione della questione in sede di legittimità - Irrilevanza - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675868-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO

In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l'omessa percezione di questioni sulle quali il giudice d'appello non si è pronunciato in quanto ritenute, anche implicitamente, assorbite configura un errore di fatto denunciabile ex art. 395, n. 4, c.p.c., senza che rilevi, ai fini della sua decisività, l'eventuale omessa riproposizione in sede di legittimità della questione assorbita, su cui non si forma giudicato implicito, atteso che può essere riproposta e decisa nel giudizio di rinvio.

Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 lett. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)