Sez. 3, Sentenza n. 2657 del 27/10/1967 (Rv. 330067 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZA FRA LEGITIMATIO AD CAUSAM E TITOLARITA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NON RILEVABILITA DI UFFICIO, DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO, DEL DIFETTO NELL'ATTORE DELLA TITOLARITA DEL DIRITTO SUL QUALE SI SIA FORMATO IL GIUDICATO A SEGUITO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LEGITTIMAZIONE - IN GENERE - NOZIONE - DIFFERENZA FRA LEGITIMATIO AD CAUSAM E TITOLARITA DEL RAPPORTO DEDOTTO IN GIUDIZIO - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - NON RILEVABILITA DI UFFICIO, DA PARTE DEL GIUDICE DI APPELLO, DEL DIFETTO NELL'ATTORE DELLA TITOLARITA DEL DIRITTO SUL QUALE SI SIA FORMATO IL GIUDICATO A SEGUITO DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO.*
La legittimazione ad agire, la cui Mancanza e rilevabile di ufficio in ogni momento del processo, ed anche in Cassazione, costituisce una condizione dell, Azione, intesa questa non come il diritto potestativo ad una sentenza favorevole, bensi come il potere di ottenere dal giudice una decisione di merito, sia essa favorevole o contraria, cosicche la questione di legittimazione ad causam, attiva o passiva, non puo essere confusa con la questione circa la titolarita, attiva o passiva, del rapporto sostanziale che Forma oggetto della controversia, e che e una questione di merito, e cioe la esistenza dell, Azione non puo confondersi con l, esistenza concreta del diritto dedotto in giudizio. Su tali basi deve ritenersi che il giudice fuori della ipotesi che si siano formate preclusioni per effetto delle sentenze pronunciate nei precedenti gradi del processo e della Mancanza di impugnazione di tali sentenze sul punto, mentre puo rilevare di ufficio, in ogni stato del processo, il difetto della legittimazione, attiva o passiva, ad causam intesa nel senso precisato, non puo invece esaminare di ufficio la questione di merito relativa alla titolarita, attiva o passiva, del rapporto sostanziale controverso. -nella specie, richiesto dall, attore, qualificatosi dipendente della S.i.A.E., il pagamento di emolumenti vari che asseriva di sua spettanza indipendenza del dedotto rapporto di impiego, e negato dalla societa convenuta che il rapporto con l, attore potesse qualificarsi di lavoro subordinato, il giudice accoglieva la domanda attrice. In Sede di appello, la societa appellante, solo con la comparsa conclusionale, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo che il rapporto dedotto in giudizio era intercorso non con essa societa ma con un suo agente, ed il giudice di appello accoglieva tale eccezione fondandosi sul rilievo che la questione di legitimatio ad causam puo essere rilevata di ufficio in ogni stato e grado del processo. Sulla base dei principii esposti in massima, la Corte suprema ha cassato la decisione di appello, considerando che l, eccezione sollevata dalla societa appellante solo con la comparsa conclusionale, attenendo ad una questione di merito non rilevabile di ufficio ed essendo stata proposta tardivamente, non poteva essere presa in esame-. Conforme alla sentenza n.897-66, massima n. 321784.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)