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Sez. L, Sentenza n. 8006 del 18/07/1991 (Rv. 473221 - 01)

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità | Controllo domiciliare del lavoratore assente dal servizio per malattia - Riferimento al correlativo certificato medico di giustificazione nel periodo in esso indicato - Carattere esclusivo - Conseguenze - Esito sfavorevole del controllo - Effetti - Limiti.
Stato
decisa il 1991-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473221-01

Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro le malattie - Prestazioni - Assistenza economica - Indennità

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5, quattordicesimo comma, della legge n. 638 del 1983 (nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 26 gennaio 1988) il controllo domiciliare del lavoratore assente dal servizio per malattia - al quale consegue in caso di ingiustificata irrepetibilità dell'interessato presso la propria abitazione in occasione della visita la decadenza dal previsto trattamento di malattia sino a dieci giorni - può essere riferito solo al correlativo certificato medico di giustificazione dell'assenza dal lavoro nel periodo indicato nel certificato stesso; l'eventuale esito del controllo sfavorevole per il lavoratore può pertanto incidere soltanto sul periodo di assenza al quale è riferito il certificato sanitario sottoposto a controllo e non su altri precedenti periodi di assenza per malattia, giustificati da pregresse certificazioni mediche non tempestivamente sottoposte a controllo e pertanto non più contestabili dall'Istituto previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 11/11/1983 num. 638 art. 5 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)