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Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza

Testo in vigore al

Art. 48

1. La licenza di cui all'art. 31 della legge, per la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione, e' rilasciata dal Questore della Provincia nella quale si trova il Comune dove le armi sono dirette o donde sono spedite.

2. Sulle domande di transito provvede il Questore della Provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.

3. Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica il disposto dell'art. 41 del presente regolamento.

Art. 49

1. E' vietata l'introduzione nel Regno di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che l'introduzione non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell'ultimo comma dell'art. 31 della legge.

Art. 50

1. L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui e' parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della legge, deve essere presentato al Questore della Provincia donde le armi sono spedite.

2. Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso.

3. L'avviso col visto deve accompagnare le armi.

Art. 51

1. La dichiarazione di chi esercita l'industria della riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. a) l'esatta ubicazione dell'officina;

  2. b) gli operai occupati in essa;

  3. c) il tipo riparazioni per cui l'officina e' attrezzata.

2. Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato al Questore ogni mutamento nelle condizioni denunziate nella prima dichiarazione.

Art. 52

1. I commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune. I commessi devono essere muniti di apposita tessera di riconoscimento, che e' vidimata dall'autorita' locale di P. S. e ritirata dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi.

2. Non puo' essere dato incarico a persone che non diano affidamento per eta' e per condotta.

Art. 53

1. L'autorita' di P. S. ha facolta' di stabilire speciali condizioni per il trasporto dello armi.

2. E' vietato il trasporto di armi da sparo cariche.

Art. 54

1. Nel registro di cui all'art. 35 della legge si prende nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione e' compiuta, della specie, contrassegni o quantita' delle armi acquistate o vendute, del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identita' personale.

2. E' permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.

Art. 55

1. La licenza pel trasporto di un campionario di armi non puo' essere rilasciata, dal Questore della provincia dalla quale si muove, che per le armi delle quali e' permesso il porto e per la quantita' strettamente necessaria ad uso campionario.

2. La qualita' e la quantita' delle armi sono indicate nella licenza.
Questa deve essere vidimata dai Questori delle provincie che si intende percorrere.

3. La licenza di campionario non autorizza il titolare, che non sia munito del permesso di porto d'armi, a portare armi per uso personale.

Art. 56

1. Chi e' autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della legge, e' tenuto a far vidimare la licenza dai Questori delle Provincie che intende percorrere, col pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle leggi finanziarie.14

Art. 57

1. L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della legge, non incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione, all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.

2. Le persone munite della licenza di porto d'armi sono tenute alla denuncia.

Art. 58

1. La denuncia e' fatta nelle forme indicate dall'art. 15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti; con le stesse forme deve essere denunziata qualsiasi modificazione nella specie e nella quantita'.

2. Non e' ammessa la detenzione di bombe cariche.

3. In caso di trasferimento del detto materiale da una localita' all'altra del Regno, salvo l'obbligo di cui all'art. 34, 2° comma della legge, il possessore deve ripetere la denuncia di cui all'art. 38 della legge nella localita' dove il materiale stesso e' stato trasportato.

4. Chi denunzia, un'arma deve anche indicare tutte le altre armi di cui e' in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state precedentemente denunziate.

Art. 59

1. Chi presiede pubbliche aste di vendita di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalita' e della residenza degli aggiudicatari, sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.

2. Se gli aggiudicatari non appartengono al Comune in cui ha luogo l'asta, copia del verbale di aggiudicazione e' dal Questore trasmessa all'autorita' di P. S. competente per territorio.

Art. 60

1. L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all'art. 40 della legge, puo' essere dato con pubblico manifesto.

2. La consegna e' eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all'autorita' di P. S. o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura. dell'autorita' di P. S. o dell'autorita' militare, che rilascia ricevuta.

Art. 61

1. La licenza pel porto d'armi e' rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea, ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, formato:

  1. a) da, una copertina conforme al modulo annesso al presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonche' la indicazione delle generalita' e dei connotati;

  2. b) da uno o piu' fogli della carta bollata istituita dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.

2. Il rilascio del porto di arma lunga per difesa personale, e' soggetto alle condizioni richieste per il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo bisogno di portare l'arma.

Art. 62

1. La domanda per ottenere la licenza di portare armi deve essere presentata alla autorita', di P. S. e corredata:

  1. a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore ad un mese;

  2. b) da un vaglia intestato al procuratore del registro del luogo ove ha sede la autorita' di P. S. che deve rilasciare la licenza, per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo, nonche', quando occorra, del prezzo della copertina.

2. Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome, nome e abitazione del richiedente;

  1. c) da due copie di recente fotografia dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto. La fotografia dev'essere senza cartoncino o delle dimensioni di cm. 8 per 6;

  2. d) per coloro che non hanno prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 16 del R. decreto legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936-XIV n. 1143, sul tiro a segno nazionale.

Art. 63

1. La domanda del minorenne emancipato per la concessione del porto d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l'avvenuta emancipazione.

2. Il minore non emancipato, che richieda la licenza di porto d'arme lunga da fuoco, a termini dell'ultimo comma dall'articolo 44 della legge, deve esibire anche un certificato della Societa' di tiro a segno, da cui risulti che e' iscritto alla Societa' stessa ed e' esperto nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel Comune o nel raggio di cinque chilometri, non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il minorenne deve farlo constare a mezzo di attestazione del podesta', il quale dichiarera' altresi' che il richiedente e' esperto nel maneggio delle armi da fuoco.

3. Per la rinnovazione della licenza pel porto dell'arme lunga da fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino all'anno in cui concorre alla leva, il certificato di frequenza al tiro a segno, ovvero l'attestazione del podesta', come al comma precedente.

Art. 64

1. L'autorita' locale di P. S., eseguita, se del caso, sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall'articolo 12 della legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto di identita' sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.

Art. 65

1. L'autorita', di P. R. competente a provvedere sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all'autorita' stessa il foglio bollato per la licenza.

Art. 66

1. Qualora vi sia motivo di ritenere che il richiedente la licenza sia stato colpito da condanna che non figuri nel certificato, ai sensi dell'art. 608 del Codice di procedura penale, e che produca l'incapacita' ad ottenere la licenza, l'autorita' di P. S. competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato, a termini dell'articolo 606 dello stesso Codice.

Art. 67

1. L'interessato, all'atto della consegna della licenza, deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario di P. S. o al podesta'.

2. Se si tratti di analfabeti se ne fa menzione nel libretto.

Art. 68

1. La rinnovazione annuale della licenza ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato nel libretto, a cura dell'autorita' competente.

2. La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.