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Sez. 6, Sentenza n. 31405 del 07/06/2017 Ud. (dep. 23/06/2017) Rv. 270572 - 01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante del metodo mafioso - Presupposti - Sufficienza del mero riferimento alla provenienza geografica dell'imputato - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2017-06-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270572-01

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991 è necessario l'effettivo ricorso ad una condotta oggettivamente intimidatoria dipendente dal manifestato vincolo associativo con una organizzazione criminale di stampo mafioso, non essendo sufficiente la mera suggestione indotta nella vittima dal riferimento da parte dell'autore del reato alla sua provenienza geografica. (Fattispecie in cui gli imputati si erano limitati a specificare di essere "calabresi", pur senza alludere in alcun modo all'appartenenza ad una organizzazione di tipo mafioso e non adottando comportamenti riferibili a quelli indicati nell'art.416- bis, comma terzo, cod.pen.).

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Cod. Pen. art. 416 bis com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)