Sez. 1 - , Sentenza n. 22270 del 03/11/2016 (Rv. 642644 - 01)
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE | Rapporti esauritisi prima dell'entrata in vigore della l. n. 2 del 2009 - Interressi usurari - Carattere innovativo dell'art. 2 - Bis del d.l. n. 185 del 2008 - Sussistenza - Conseguenze - Commissione di massimo scoperto - Computabilità - Esclusione.
CONTRATTI BANCARI - OPERAZIONI BANCARIE IN CONTO CORRENTE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - IN GENERE
In tema di contratti bancari, l'art. 2-bis, comma 2, del d.l. n. 185 del 2008 (convertito dalla l. n. 2 del 2009), che attribuisce rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 1815 c.c., dell'art. 644 c.p. e degli artt. 2 e 3 della l. n. 108 del 1996, agli interessi, alle commissioni e alle provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'uso dei fondi da parte del cliente, non ha carattere interpretativo ma innovativo, e non trova pertanto applicazione ai rapporti esauritisi in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione, con la conseguenza che, in riferimento a tali rapporti, la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1815 CORTE COST., Cod. Pen. art. 644, Decreto Legge 29/11/2008 num. 185 art. 2 bis, Legge 12/03/1996 num. 108 art. 2, Legge 12/03/1996 num. 108 art. 3, Legge 28/01/2009 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)