Ratifica ed esecuzione della Convenzione fra l'Italia e la Grecia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, conclusa ad Atene il 19 marzo 1965
Testo vigente
Art. 5
1. Ai fini della presente Convenzione l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attivita'.
2. L'espressione "stabile organizzazione" in particolare comprende:
(a) un sede di direzione;
(b) una succursale;
(c) un ufficio;
(d) una officina;
(e) un laboratorio;
(f) una miniera, una cava o altro luogo d'estrazione di risorse naturali;
(g) un cantiere di costruzione o di montaggio la cui durata oltrepassi i 12 mesi.
3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:
(a) si fa uso di una istallazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;
(b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;
(c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;
(d) una sede fissa di affari e' utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;
(e) una sede fissa di affari e' utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicita', di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attivita' analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliare.
4. Una persona che agisca in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente, di cui al paragrafo 5 - e' considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se essa dispone nello Stato stesso di poteri che eserciti abitualmente e le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa, salvo il caso che l'attivita' di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.
5. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente abbia una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi eserciti la propria attivita' per mezzo di un mediatore, di un commissionario o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attivita'.
6. Il fatto che una societa' residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una societa' residente dell'altro Stato contraente, ovvero svolga attivita' in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
7. Il fatto che una persona residente di uno Stato contraente concede i diritti all'uso, oppure cede ad una persona residente dell'altro Stato contraente, i diritti od i beni che danno luogo ai canoni (royalties) di cui all'articolo 12 della presente Convenzione, non costituisce, di per se', motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette societa' una stabile organizzazione dell'altra.
Art. 6
1. I redditi derivanti da beni immobili sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. L'espressione "beni immobili" e' definita in conformita' al diritto dello Stato contraente in cui i beni stessi sono situati.
Detta espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali, i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardante la proprieta' fondiaria, l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento di giacimenti minerari, sorgenti ed altre ricchezze del suolo; le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.
3. Le disposizioni del precedente paragrafo I si applicano ai redditi derivanti dall'utilizzazione diretta, dalla locazione dei beni immobili nonche' da ogni altra forma di utilizzazione dei beni stessi.
4. Le disposizioni dei precedenti paragrafi I e 3 si applicano anche ai redditi derivanti dai beni immobili di un'impresa nonche' ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.
Art. 7
1. Gli utili di un'impresa di uno Stato contraente sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che l'impresa non svolga attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge tale attivita', l'imposta sugli utili della impresa puo' essere percepita nell'altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti utili sono attribuibili alla stabile organizzazione.
2. Quando un'impresa di uno Stato contraente svolge attivita' nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato sono attribuibili a detta stabile organizzazione gli utili che si ritiene potrebbero essere stati da essa realizzati se fosse stata un'impresa distinta e separata che svolgesse identiche o analoghe attivita' in condizioni identiche o analoghe e senza alcun legame con l'impresa di cui e' stabile organizzazione.
3. Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione tutte le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e quelle generali di amministrazione cosi' sostenute, sia nello Stato in cui e' situata la stabile organizzazione sia altrove.
4. Qualora uno degli Stati contraenti segua la prassi di determinare gli utili da attribuire ad una stabile organizzazione in base a riparto degli utili complessivi dell'impresa fra le diverse parti di essa, la disposizione contenuta nel paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a detto Stato contraente di stabilire che gli utili siano tassati in base al riparto, cosi' come e' prassi; tuttavia, il metodo di riparto adottato dovra' essere tale che il risultato sia conforme ai principi contenuti nel presente articolo.
5. Nessun utile puo' essere attribuito alla stabile organizzazione a motivo del semplice acquisto di merci da essa effettuato per l'impresa.
6. Ai fini dei paragrafi precedenti, gli utili da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati in ciascun anno con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.
7. Allorquando negli utili siano compresi elementi di reddito considerati separatamente negli altri articoli della Convenzione, le disposizioni del presente articolo non modificano quelle degli altri articoli.
Art. 8
1. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico inter nazionale, di aeromobili sono tassabili soltanto nello Stato contraente in cui si trova la sede della direzione effettiva dell'impresa.
La disposizione del presente paragrafo avra' effetto per i redditi realizzati a partire dal 10 gennaio 1955.
2. I redditi derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi registrate in uno degli Stati contraenti ed effettuati da un'impresa di tale Stato contraente sono esenti da tassazione nell'altro Stato contraente.
Conseguentemente, l'Accordo tra la Grecia e l'Italia firmato ad Atene il 15 gennaio 1932, concernente l'esenzione dei redditi derivanti dall'esercizio di navi, non avra' efficacia per ogni anno in cui sara' in vigore la presente Convenzione.
Art. 9
1. Quando
2. (a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di
un'impresa dell'altro Stato contraente, o
(b) medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente, e, nell'uno e nell'altro caso le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate od imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che, a causa di dette condizioni, non sono realizzati, possono essere inclusi negli utili di detta impresa e in conseguenza tassati.
Art. 10
1. I dividendi pagati da una societa' residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali dividendi possono essere tassati nello Stato contraente di cui la Societa' che li paga e' residente, ed in conformita' alla legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 25 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.
Questo paragrafo non riguarda la tassazione della societa' per gli utili con i quali i dividendi sono stati pagati.
3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti dalle azioni, dalle azioni o diritti di godimento, dalle azioni minerarie, dalle quote di fondatori o altre quote di partecipazione agli utili, ad eccezione dei crediti, nonche' i redditi delle altre quote sociali assimilabili ai redditi delle azioni secondo la legislazione fiscale dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso che il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, di cui la societa' che paga i dividendi e' residente, una stabile organizzazione alla quale sia effettivamente connessa la partecipazione generatrice dei dividendi.
In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.
5. Qualora una societa' residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi nell'altro Stato contraente, detto altro Stato non puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa' alle persone che non siano residenti in detto altro Stato, ne' prelevare alcuna imposta, a titolo di tassazione degli utili non distribuiti, sugli utili non distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.
Art. 11
1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili in detto altro Stato.
2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformita' alla legislazione di questo Stato, ma l'aliquota di imposta cosi' applicata non puo' eccedere il 10% dell'ammontare degli interessi. Le autorita' competenti dei due Stati contraenti stabiliranno di comune accordo le modalita' di applicazione di detta limitazione.
3. Ai fini del presente articolo, il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni o titoli di credito, garantiti o no da ipoteca e portanti o meno un diritto di partecipazione ad utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche' tutti gli altri redditi assimilati ai redditi delle somme date in prestito dalla legislazione fiscale dello Stato da cui provengono i redditi stessi.
4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano qualora il beneficiario degli interessi residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente da dove provengono gli interessi una stabile organizzazione alla quale sia effettivamente connesso il credito generatore degli interessi. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.
5. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore e' questo Stato stesso, una sua suddivisione politica, un suo ente locale o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessita' viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi, e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione.
6. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore e tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di dette relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 12
1. I canoni (royalties) provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto in detto altro Stato.
2. Ai fini del presente articolo, il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi specie corrisposti per l'uso o il diritto all'uso di diritti d'autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, ivi comprese le pellicole cinematografiche, di brevetti, marchi di fabbrica o commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o il diritto all'uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche e per informazioni concernenti esperimenti di carattere industriale, commerciale o scientifico.
3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano nel caso che il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, abbia nell'altro Stato contraente, dal quale provengono i canoni, una stabile organizzazione alla quale siano effettivamente concessi i diritti o i beni che danno luogo ai canoni. In tal caso trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 7.
4. Qualora, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e creditore o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto delle prestazioni (uso, diritti o informazioni) per le quali sono versati, ecceda l'ammontare che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti e' soggetta a tassazione in conformita' alla legislazione di ciascuno Stato contraente tenuto conto delle altre disposizioni della presente Convenzione.
Art. 13
1. I profitti derivanti dall'alienazione di beni immobili cosi' come definiti all'articolo 6, paragrafo 2, sono tassabili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.
2. I profitti derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, o di beni mobili facenti parte di una base fissa, della quale un residente d'uno Stato contraente dispone nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, ivi compresi i profitti derivanti dall'alienazione globale di detta stabile organizzazione (unitamente o non alla relativa impresa) o di detta base fissa, sono tassabili in questo altro Stato contraente. Tuttavia, i profitti derivanti dall'alienazione di navi ed aeromobili adibiti al traffico internazionale, nonche' dall'alienazione di beni immobili afferenti all'esercizio di tali navi ed aeromobili, sono tassabili soltanto nello Stato contraente nel quale i redditi delle navi e degli aeromobili di cui trattasi sono tassabili secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente Convenzione.
3. I profitti provenienti dall'alienazione di ogni altro bene non menzionato nei paragrafi I e 2, sono tassabili soltanto nello Stato contraente del quale il cedente e' un residente.
Art. 14
1. I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di una libera professione o da altre attivita' indipendenti di carattere analogo sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che egli non disponga abitualmente nell'altro Stato contraente di una sede fissa per l'esercizio delle sue attivita'. Ove egli disponga di una tale sede fissa, la parte di reddito attribuibile a detta sede e' tassabile in questo altro Stato.
2. L'espressione "libera professione" comprende in particolare le attivita' indipendenti di carattere scientifico, letterario, artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita' indipendenti dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.
Art. 15
1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18 e 19, gli stipendi, i salari e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato sono tassabili soltanto in detto Stato, a meno che il lavoro subordinato non venga svolto nell'altro Stato contraente. In quest'ultimo caso, le remunerazioni percepite a detto titolo sono tassabili in quest'altro Stato.
2. Nonostante le disposizioni del precedente paragrafo 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di lavoro subordinato svolto nell'altro Stato contraente sono tassabili soltanto nel primo Stato se:
(a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassino in totale 183 giorni nel corso dell'anno
fiscale considerato, e
(b) le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di
lavoro che non sia residente dell'altro Stato, e
(c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto da una stabile organizzazione o da una sede fissa che il datore di lavoro abbia nell'altro Stato.
3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni afferenti a lavoro subordinato svolto a bordo di navi ed aeromobili in traffico internazionale sono tassabili nello Stato contraente nel quale i redditi afferenti all'esercizio delle navi o degli aeromobili sono tassabili secondo le disposizioni contenute nell'articolo 8 della presente Convenzione.
Art. 16
1. I compensi, i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualita' di membro del consiglio di amministrazione o del collegio dei sindaci di una societa' residente dell'altro Stato contraente, sono tassabili in detto altro Stato.
Art. 17
1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che i professionisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali in tale qualita' sono tassabili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte.
Art. 18
1. Salve le disposizioni del paragrafo 1 dell'articolo 19, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente, quale corrispettivo di un cessato impiego, sono tassati soltanto in questo Stato.
Art. 19
1. Le remunerazioni, comprese le pensioni, pagate da uno Stato contraente (ivi comprese le aziende pubbliche statali come gli uffici postali e le organizzazioni ferroviarie) o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento su fondi da essi costituiti, ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato od ente locale nell'esercizio di funzioni di carattere pubblico, sono tassabili in detto Stato.
2. Le remunerazioni stesse non sono soggette a tassazione nell'altro Stato contraente se il pagamento viene effettuato ad un cittadino del menzionato primo Stato.
Art. 20
1. I professori e gli insegnanti di un istituto di istruzione superiore o per la ricerca scientifica in uno degli Stati contraenti, i quali ricevono remunerazioni per l'insegnamento o per l'espletamento di studi o ricerche - durante un periodo di temporanea residenza non superiore a due anni - presso una universita', collegio od altro istituto d'istruzione superiore o di ricerca nell'altro Stato contraente, sono esenti da tassazione in detto altro Stato per tali remunerazioni, a condizione che questo istituto appartenga allo Stato o ad un ente, senza scopo di lucro, di diritto pubblico o privato.
2. Le somme che uno studente o apprendista, il quale e', oppure sia stato, residente di uno Stato contraente e che soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo della sua educazione o formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, educazione o formazione professionale, non sono tassabili in questo altro Stato, a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di quest'altro Stato.
Art. 21
1. Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente citati negli articoli precedenti della presente Convenzione sono tassabili soltanto in questo Stato.
Art. 22
1. Si conviene che la doppia imposizione sara' evitata nel modo seguente:
(a) Nel caso di un residente nel Regno di Grecia: con riserva delle disposizioni della legge greca afferente all'imposta sul reddito, l'imposta della Repubblica italiana dovuta - per effetto della legge italiana ed in armonia con le disposizioni della presente Convenzione - direttamente o mediante ritenuta sul reddito proveniente da fonte situata nella Repubblica italiana, sara' imputata a credito rispetto all'imposta greca dovuta sullo stesso reddito.
3. (b) Nel caso di un residente nella Repubblica italiana: la Repubblica italiana nel determinare le proprie imposte sul reddito, specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, nei confronti dei propri residenti o societa', puo', prescindendo da ogni altra disposizione della Convenzione medesima, includere nella base imponibile di dette imposte tutti gli elementi di reddito; tuttavia la Repubblica italiana deve dedurre dalle imposte cosi' determinate l'imposta greca sul reddito (non esente nel Regno di Grecia in virtu' della presente Convenzione) nel modo seguente:
I. se l'elemento di reddito e', secondo la legislazione italiana, soggetto all'imposta di ricchezza mobile, l'imposta pagata nel Regno di Grecia deve essere dedotta dall'imposta di ricchezza mobile e dalle imposte regionali, provinciali, comunali e camerali sullo stesso reddito, ma l'ammontare delle detrazioni non puo' eccedere la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito concorre alla formazione del reddito complessivo. Se l'ammontare dell'imposta pagata nel Regno di Grecia su tale elemento di reddito e' superiore allo ammontare della deduzione come sopra determinata, la differenza va dedotta, a seconda del caso, dall'imposta complementare o dall'imposta sulle societa', ma per un ammontare non eccedente la quota d'imposta italiana attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo;
II. se l'elemento di reddito e' soggetto soltanto all'imposta complementare o all'imposta sulle societa' la deduzione va effettuata, a seconda del caso, dall'imposta complementare, dall'imposta sulle societa', ma limitatamente alla quota d'imposta pagata nel Regno di Grecia eccedente il 25 per cento di detto elemento di reddito. L'ammontare della deduzione non puo', tuttavia, eccedere la quota d'imposta complementare o d'imposta sulle societa' attribuibile a detto elemento di reddito nella proporzione in cui l'elemento di reddito stesso concorre alla formazione del reddito complessivo.
2. Qualora, in virtu' della legislazione di uno degli Stati contraenti le imposte alle quali si applica la presente Convenzione non vengano prelevate in tutto o in parte, per un limitato periodo di tempo - e per gli interessi senza alcun limite - le imposte stesse si considerano interamente pagate ai fini del calcolo della deduzione d'imposta, di cui al paragrafo I (b), o del credito, di cui al paragrafo I (a).
Art. 23
1. I nazionali di uno Stato contraente non sono soggetti nell'altro Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.
Il termine "nazionali" designa:
(a) le persone fisiche che abbiano la nazionalita' di uno Stato contraente;
(b) le persone giuridiche, societa' di persone ed associazioni costituite in conformita' alla legislazione in vigore in uno Stato contraente.
3. Gli apolidi non sono soggetti in uno Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettati i nazionali di detto Stato che si trovino nella stessa situazione.
4. La tassazione a carico di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non puo' essere in questo altro Stato meno favorevole della tassazione effettuata in confronto delle imprese di detto altro Stato che svolgano la stessa attivita'.
La presente disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti dell'altro Stato contraente le deduzioni, esenzioni e riduzioni di imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro situazione o ai loro carichi di famiglia.
5. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e' in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, posseduto o controllato da uno o piu' residenti dell'altro Stato contraente, non sono soggetti nel primo Stato contraente ad alcuna tassazione od obbligo ad essa relativo, che siano diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o possono essere assoggettate le altre imprese della stessa natura di detto primo Stato.
6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Italia dell'imposta sulle societa' prelevata in conformita' alla legislazione italiana.
7. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non possono essere interpretate nel senso che apportino modifiche all'applicazione in Grecia dell'imposta sulle persone giuridiche (tax on legal entities) nei confronti delle "societa' di persone straniere" di ogni tipo.
8. Ai fini del presente articolo, il termine "tassazione" designa le imposte di ogni genere o denominazione.
Art. 24
1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il suo caso alla autorita' competente dello Stato contraente di cui egli e' residente.
2. Detta autorita' competente fara' del suo meglio, se la lagnanza le appare fondata e se essa stessa non e' in condizione di giungere ad una soddisfacente soluzione, per risolvere il caso di comune accordo con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione.
3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere di comune accordo le difficolta' e i dubbi che potranno sorgere in ordine all'interpretazione o alla applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione.
4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti comunicheranno direttamente tra di loro al fine di pervenire ad un Accordo nel senso indicato nei paragrafi precedenti. Se per raggiungere detto Accordo appare consigliabile uno scambio orale dei rispettivi punti di vista, tale scambio puo' aver luogo in seno ad una commissione composta di rappresentanti delle autorita' competenti degli Stati contraenti.
Art. 25
1. Le autorita' competenti degli Stati Contraenti si scambieranno le informazioni necessarie per applicare le disposizioni della presente Convenzione e quelle delle leggi interne degli Stati contraenti relative alle imposte considerate dalla Convenzione e nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono e' conforme alla Convenzione. Le informazioni cosi' scambiate debbono essere tenute segrete e possono essere rivelate soltanto - alle persone o autorita' incaricate dell'accertamento e della riscossione, compresa la procedura giudiziaria, in ordine alle imposte che formano oggetto della presente Convenzione.
2. In nessun caso le disposizioni del paragrafo I possono essere interpretate nel senso di imporre ad uno degli Stati contraenti l'obbligo di:
(a) adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla legislazione od alla prassi di questo o dell'altro Stato contraente; (b) fornire informazioni che non possono essere ottenute sulla base della legislazione o prassi di questo o dell'altro Stato contraente;
(c) trasmettere informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali, professionali o metodi commerciali oppure informazioni la - qui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.