Sez. 1 - , Ordinanza n. 13687 del 30/05/2018 (Rv. 648784 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Preliminare di vendita immobiliare - Facoltà di scioglimento del curatore del promittente venditore - Limiti di esercizio - Trascrizione della domanda ex art. 2932 c.c. da parte del promissario acquirente - Trascrizione anche della sentenza di accoglimento della domanda - Effetto ostativo - Sussistenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA
Il curatore fallimentare del promittente venditore di un immobile non può sciogliersi dal contratto preliminare ai sensi dell'art. 72 l.fall. con effetto verso il promissario acquirente, se quest'ultimo abbia trascritto prima del fallimento la domanda ex art. 2932 c.c. e successivamente anche la sentenza di accoglimento della stessa, in quanto, a norma dell'art. 2652, n. 2, c.c., detta trascrizione prevale sull'iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2932, Legge Falliment. art. 16 CORTE COST., Legge Falliment. art. 17 CORTE COST., Legge Falliment. art. 45, Legge Falliment. art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)