Sez. 3, Sentenza n. 5457 del 19/10/1981 (Rv. 416175 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - SPESE - LIQUIDAZIONE - COMPETENZA - DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - SPESE - LIQUIDAZIONE - COMPETENZA - DECRETO INGIUNTIVO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA.*
In tema di esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare, il pretore, al quale spetta, senza limiti di valore, la liquidazione con decreto ingiuntivo delle spese in favore della parte istante (art. 614 secondo comma cod. proc. civ.), è altresì competente, in applicazione del principio generale dell'art. 645 primo comma cod. proc. civ., a conoscere dell'opposizione avverso detto decreto, in via funzionale e non derogabile nemmeno per ragioni di connessione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 614, Cod. Proc. Civ. art. 642 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)