Sez. 2, Sentenza n. 4058 del 30/12/1969 (Rv. 344580 - 01)
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - FATTO ILLECITO - ESTREMI - INGIUSTIZIA DEL DANNO - CONDIZIONI - ESERCIZIO DI UN DIRITTO - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - FATTO ILLECITO - ESTREMI - INGIUSTIZIA DEL DANNO - CONDIZIONI - ESERCIZIO DI UN DIRITTO - ESCLUSIONE.*
Per aversi un fatto illecito, fonte di responsabilita extracontrattuale se commesso con dolo o colpa, si richiede un comportamento contrastante con il principio generale che impone ai singoli, nello svolgimento delle loro attivita, di non cagionare ad altri un danno ingiusto. Il danno, per essere 'ingiustò deve essere cagionato da un comportamento vietato dal diritto obbiettivo non puo essere tale, e non puo, quindi, essere causa di un danno ingiusto, il comportamento di chi agisce nell'Esercizio di un proprio diritto, ancorche tale suo comportamento legittimo cagioni a terzi un pregiudizio, con la lesione di un loro interesse. (V 3227-69, massima n 343242 2083-68, massima n 334217 1683-68, massima n 333502 1670-68, massima n 333474 697-66, massima n 321398).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)