diritto.io

Sez. 5, Ordinanza n. 28187 del 31/10/2024 (Rv. 672625-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Proposizione dell'impugnazione nei confronti del Ministero delle Finanze - Nullità - Sussistenza - Costituzione della Agenzia delle Entrate - Sanatoria "ex tunc" - Conseguenze. IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - PASSIVA - In genere.
Stato
decisa il 2024-10-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672625-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA') - COMMISSIONI TRIBUTARIE

Nel processo tributario è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero delle Finanze, perché il Ministero non rappresenta né l'Agenzia delle Entrate, né l'eventuale ufficio periferico della stessa; tuttavia, la nullità del ricorso è sanata, con effetto ex tunc, dal momento della costituzione in giudizio, quale soggetto passivamente legittimato, dell'Agenzia delle Entrate, che impedisce l'inammissibilità per tardività del gravame, nel caso dei giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, a cui si applica l'art. 164, comma 3, c.p.c., come novellato dall'art. 9 della l. n. 353 del 1991.

Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/11/1991 num. 353 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)