Sez. 2, Sentenza n. 870 del 10/05/1965 (Rv. 311689 - 01)
DEMANIO - BENI DELLO STATO - DEMANIO STRADALE - CONCESSIONE IN USO DI TRATTO DI STRADA PUBBLICA - PER MANCANZA DELL'USO PER LA COLLETTIVITA.*
DEMANIO - BENI DELLO STATO - DEMANIO STRADALE - CONCESSIONE IN USO DI TRATTO DI STRADA PUBBLICA - PER MANCANZA DELL'USO PER LA COLLETTIVITA.*
Qualora ad un determinato soggetto sia attribuito dalla pubblica amministrazione, mediante un apposito atto di concessione, il diritto di un uso eccezionale del bene demaniale, e cioe di un uso che sia al di fuori della normale destinazione del bene (nel caso trattavasi della facolta di occupare temporaneamente un tratto di strada pubblica con tavolini e sedie, per il servizio di un bar all'aperto), tale concessione, se abilita il singolo all'Esercizio di facolta altrimenti non consentite, puo non escludere, almeno in taluni casi, che, sempre ove non sia diversamente, espressamente o per implicito, disposto nell'atto permissivo, permanga, a favore della collettivita, sia pure con le limitazioni derivanti dalla normale estrinsecazione delle facolta concesse, l'uso comune, e cioe l'uso conforme alla generale destinazione del bene, riconosciuto indifferentemente a tutti i cittadini senza bisogno di un particolare atto amministrativo (quale, nel caso, si presentava il transito sulla strada pubblica). (applicazione al fine di negare la possibilità di accoglimento della Azione di manutenzione, proposta dal concessionario, nei confronti di privato il quale, per accedere al proprio fondo, attraversava il tratto di strada pubblica oggetto della concessione). (V. N. 340/53).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1145
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)