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Sez. L, Sentenza n. 4535 del 06/07/1983 (Rv. 429405 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CONGRUITÀ E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - INTEGRAZIONE CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO PREVISTO DA UN CONTRATTO COLLETTIVO NON VINCOLANTE PER LE PARTI - INAMMISSIBILITÀ - PRINCIPIO DELLA PARITÀ EX ART. 3 COST. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429405-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - CONGRUITÀ E SUFFICIENZA DELLA RETRIBUZIONE EX ART. 36 COST. - INTEGRAZIONE CON RIFERIMENTO AL TRATTAMENTO PREVISTO DA UN CONTRATTO COLLETTIVO NON VINCOLANTE PER LE PARTI - INAMMISSIBILITÀ - PRINCIPIO DELLA PARITÀ EX ART. 3 COST. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In Sede di Determinazione del trattamento economico dovuto al lavoratore subordinato, qualora il giudice riconosca la congruità e la sufficienza della retribuzione di fatto corrisposta, in relazione ai parametri stabiliti dall'art. 36 cost., non può disporne integrazioni (nella specie, derivanti dall'erogazione di una quattordicesima mensilità) ulteriori, assumendo come parametro il trattamento dovuto alla stregua di un contratto collettivo non vincolante per le parti, neanche sotto il profilo dell'art. 3 della Costituzione, in quanto il principio della parità ivi sancito non può trovare applicazione in relazione a trattamenti economici differenziati che siano tuttavia conformi al dettato dell'altra norma costituzionale, diretta ad assicurare la retribuzione sufficiente.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)