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Sez. 2, Sentenza n. 1333 del 10/04/1975 (Rv. 374856 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - PROVE PRESUNTIVE - UTILIZZABILITA - MAPPE CATASTALI - VALORE PROBATORIO SUSSIDIARIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1975-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374856-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - REGOLAMENTO DI CONFINI - PROVA - POTERI DEL GIUDICE - PROVE PRESUNTIVE - UTILIZZABILITA - MAPPE CATASTALI - VALORE PROBATORIO SUSSIDIARIO - CONDIZIONI.*

Nell'Azione di regolamento dei confini, il ricorso alle mappe catastali e previsto solo in via sussidiaria, in totale difetto di ogni altro mezzo di prova, anche presuntiva, idoneo al superamento dell'incertezza sulla linea di demarcazione fra i due fondi contigui (art 950 secondo e terzo comma cod civ); ne consegue che il giudice, del tutto svincolato dal principio actore non probante, reus absolvitur e tenuto a determinare il confine in relazione agli elementi ritenuti piu attendibili per la formazione del suo convincimento, non puo senz'altro ricorrere alle mappe catastali, prescindendo, senza adeguata spiegazione, da eventuali dati contenuti negli Atti di acquisto delle parti o dei loro danti causa, qualora questi, anche se privi di efficacia probatoria diretta, possano fornire, in concreto, utili presunzioni. (V 2352/72, mass n 359744; 2854/68, mass n 335539).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 950

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)