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Sez. 6, Sentenza n. 18615 del 16/04/2013 Ud. (dep. 24/04/2013) Rv. 254843 - 01

SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA | Ammissione delle prove - Mutamento del giudice prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale - Violazione del principio di immutabilità del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-04-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254843-01

SENTENZA - DELIBERAZIONE - IMMEDIATEZZA

Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilità del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, muti l'organo giudicante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di immutabilità, funzionale al rispetto dei principi di oralità ed immediatezza, esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Cod. Pen. art. 495 CORTE COST., Cod. Pen. art. 525

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)