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Sez. 5 - , Ordinanza n. 14853 del 26/05/2023 (Rv. 667886 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI | Operazioni triangolari interne all'UE - Caratteri - Non imponibilità della prima cessione - Condizioni.
Stato
decisa il 2023-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667886-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - TERRITORIALITA' DELL'IMPOSTA - CESSIONI ALL'ESPORTAZIONE, OPERAZIONI ASSIMILATE, SERVIZI INTERNAZIONALI O CONNESSI

Nel caso di operazioni triangolari interne - che si verificano quando vi sono due cessioni successive con tre operatori, di cui almeno uno sito al di fuori del territorio nazionale - l'operazione di trasporto intracomunitario va considerata come unitaria, se la merce viene trasportata dall'acquirente nel territorio dello Stato del cessionario, ma non è da questi utilizzata, bensì vincolata alla consegna a un terzo soggetto passivo, che la immette in consumo; il vincolo di destinazione sulla merce da trasportare esclude una signoria dominicale sui beni acquistati e, pertanto, impedisce di qualificare il trasferimento come cessione di beni ai fini IVA.

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 8 com. 1 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)