Sez. L, Sentenza n. 7279 del 10/04/2015 (Rv. 635166 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI | Cure tempestive non ottenibili dal servizio pubblico - Motivi di urgenza - Pericolo di pregiudizi gravi ed irreversibili per la salute - Art. 1 del d.lgs. n. 502 del 1992, (nel testo "ratione temporis" vigente) - Applicabilità - Limiti - Fattispecie.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PRESTAZIONI
In tema di cure tempestive non erogabili dal servizio pubblico, il relativo diritto, ove siano prospettati motivi di urgenza suscettibili di esporre la salute a pregiudizi gravi ed irreversibili, va accertato sulla base dei presupposti richiesti dalla disciplina dettata in materia sanitaria dall'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (nel testo modificato dall'art. 1 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, applicabile "ratione temporis"), sicché i benefici conseguibili con la prestazione richiesta devono essere posti a confronto con l'incidenza della pratica terapeutica sulle condizioni di vita del paziente, dovendosi considerare in particolare - in relazione ai limiti temporali del recupero delle capacità funzionali - la compromissione degli interessi di socializzazione della persona derivante dalla durata e gravosità dell'impegno terapeutico. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva riconosciuto il diritto all'erogazione della terapia Dikul, o R.I.C., alla quale era seguito un netto miglioramento delle condizioni di salute della paziente, rispetto ai trattamenti ordinari forniti dal SSN).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 19/06/1999 num. 229 art. 1, Costituzione art. 32
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)