Sez. 2, Sentenza n. 12048 del 20/06/1975 Ud. (dep. 13/12/1975) Rv. 131440 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - EFFETTO DEVOLUTIVO - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI FATTI VALERE DALL'IMPUTATO - POSSIBILITA - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - CIRCOSTANZE - EFFETTO DEVOLUTIVO - ATTENUANTI GENERICHE - CONCESSIONE PER MOTIVI DIVERSI DA QUELLI FATTI VALERE DALL'IMPUTATO - POSSIBILITA - ESCLUSIONE.*
L'omessa motivazione della richiesta di concessione delle attenuanti generiche formulata per la prima volta con i motivi di appello esime il giudice dell'Obbligo di motivare il rigetto non avendo il giudice di appello, per il principio dell'effetto devolutivo della impugnazione, il piu ampio potere, spettante al giudice di primo grado, di concedere il beneficio anche di ufficio o per motivi diversi da quelli fatti valere dall'imputato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 523
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)