diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 13316 del 29/03/1990 Ud. (dep. 11/10/1990) Rv. 185502 - 01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO - NECESSITÀ DI RISCONTRO ESTERNO - SUSSISTENZA - CHIAMATA DI CORREO "INCROCIATA" - NECESSITÀ DI ULTERIORI RISCONTRI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-03-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/185502-01

PROVE - CHIAMATA DI CORREO - NECESSITÀ DI RISCONTRO ESTERNO - SUSSISTENZA - CHIAMATA DI CORREO "INCROCIATA" - NECESSITÀ DI ULTERIORI RISCONTRI - ESCLUSIONE.*

Con la norma dell'art. 192 del nuovo codice di procedura penale, che è di immediata applicazione ai sensi dell'art. 2 decreto legislativo n. 271 del 1989 anche nei procedimenti che proseguono con l'osservanza delle norme anteriormente vigenti, il legislatore ha riconosciuto valore di prova e non di mero indizio alla chiamata in correità, stabilendo nel contempo che il giudizio di attendibilità necessita di un riscontro esterno, costituito da altri elementi o dati probatori che lo confortino. Tali elementi di riscontro non sono predeterminati nella loro specie o qualità e pertanto possono essere, in via generale, di qualsiasi natura, purché idonei a confermare l'attendibilità della dichiarazione accusatoria. Ne consegue che una pluralità di dichiarazioni di coimputati (cosiddetta chiamata di correo "incrociata"), tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto oggetto dell'imputazione, legittima, nella valutazione unitaria degli elementi di prova, l'affermazione di responsabilità del chiamato in correità. (V mass n 183594; (V mass n 183411).*

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 3 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 3 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 245 com. 2 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 245 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)