Sez. 3, Sentenza n. 6041 del 12/03/2010 (Rv. 612075 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Fatto dannoso derivante da più azioni ed omissioni - Azioni od omissioni costituenti fatti illeciti distinti e diversi - Responsabilità solidale - Configurabilità - Presupposti - Contrasto con l'art. 187 cod. pen. - Esclusione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
L'unicità del fatto dannoso richiesta dall'art. 2055 cod. civ. ai fini della configurabilità della responsabilità solidale degli autori dell'illecito va intesa in senso non assoluto, ma relativo, sicchè ricorre tale responsabilità, volta a rafforzare la garanzia del danneggiato e non ad alleviare la responsabilità degli autori dell'illecito, pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni o omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi, sempre che le singole azioni o omissioni, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno, a nulla rilevando, a differenza di quanto accade nel campo penalistico, l'assenza di un collegamento psicologico tra le stesse. Deve infatti escludersi, a norma dell'art. 41, comma secondo, cod. pen., l'imputabilità del fatto dannoso a taluno degli autori delle condotte illecite esclusivamente nel caso in cui a uno solo degli antecedenti causali debba essere riconosciuta efficienza determinante ed assorbente, tale da escludere il legame eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, relegati al rango di mere occasioni, mentre non contrasta con tale principio la disposizione dell'art. 187, capoverso, cod. pen., la quale, statuendo per i condannati per uno stesso reato l'obbligo in solido al risarcimento del danno, non esclude ipotesi diverse di responsabilità solidale di soggetti che non siano colpiti da alcuna condanna o siano colpiti da condanna per reati diversi o siano taluni colpiti da condanna e altri no. (Nella specie la S.C. ha confermato sul punto la sentenza impugnata, evidenziando che la posizione del ricorrente non era quella dell'imputato assolto ai sensi dell'art. 152 cod. proc. pen. vecchio testo - cui corrisponde l'art. 129 cod. proc. civ. vigente -, bensì quella del responsabile del fatto-reato astrattamente considerato, benchè beneficiario di una declaratoria di estinzione del medesimo, per amnistia).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST., Cod. Pen. art. 187
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)