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Sez. L, Sentenza n. 5223 del 13/06/1987 (Rv. 453819 - 01)

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - REQUISITI - CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE, VINCOLO DI DIPENDENZA E RESPONSABILITÀ DI UN SERVIZIO - NECESSITÀ - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453819-01

STAMPA - GIORNALISTA - CONTRATTO DI LAVORO GIORNALISTICO (LAVORO SUBORDINATO) - REQUISITI - CONTINUITÀ DELLA PRESTAZIONE, VINCOLO DI DIPENDENZA E RESPONSABILITÀ DI UN SERVIZIO - NECESSITÀ - ESTREMI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Ai sensi del C.C.n.L. 10 gennaio 1959, reso efficace erga omnes con d.P.R. 16 gennaio 1961 n. 153, il rapporto di collaborazione fissa, quale rapporto di lavoro subordinato con l'impresa giornalistica, richiede, per la sua sussistenza, la continuità della prestazione, il vincolo di dipendenza e la responsabilità di un servizio e tali requisiti sussistono quando il soggetto interessato, sebbene non sia impegnato in un'attività quotidiana, adempia l'incarico ricevuto svolgendo prestazioni non occasionali, che siano rivolte alle esigenze informative di un determinato settore di vita sociale, ed assumendo la responsabilità del servizio. Detto rapporto, pertanto, implica sia l'impegno di redigere normalmente, e con carattere di continuità, articoli su argomenti specifici sia un vincolo di dipendenza, che non viene meno nell'intervallo tra una prestazione e l'altra, sia, infine, l'inserimento sistematico del soggetto nell'organizzazione aziendale, tale da renderlo sempre disponibile per soddisfare le esigenze dell'imprenditore. L'accertamento del giudice del merito circa la configurabilità o meno, in concreto, del rapporto predetto è incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da motivazione immune da vizi logici e giuridici. (Conf 5367/83, mass n 430288, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Contr. Coll. 10/01/1959, DPR 16/01/1961 num. 153 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)