Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 12 luglio 1979, causa 124/78
Epigrafe
Nella causa 124/78
HARALD LIST, dipendente della Commissione delle Comunità europee, con l'avv. Marcel Slusny, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Ernest Arendt, 34, B/A, rue Philippe II,
ricorrente,
contro
COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Joseph Griesmar, in qualità d'agente, assistito dall'avv. Daniel Jacob del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il suo consigliere giuridico sig. Mario Cervino, Edificio Jean Monnet, Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto, in particolare, l'annullamento della decisione del sig. Pignot di esonerare il ricorrente dalle funzioni di coordinatore della sezione tedesca di traduzione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti («CASSLM»),
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori: Mackenzie Stuart, presidente di Sezione; P. Pescatore e A. Touffait, giudici;
avvocato generale: G. Reischl;
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento
paragrafo 1
Il ricorrente entrava alle dipendenze della Comunità il 1o gennaio 1961, lavorando dapprima presso il Parlamento, poi presso il Consiglio dei ministri e infine, dal 1965, presso la Commissione. Nel 1967 veniva nominato al grado LA/5 e a partire dal 1o gennaio 1973 al grado LA/4. In servizio dal 1o aprile 1974 presso il gruppo di traduzione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (in prosieguo: «CASSLM»), il ricorrente vi esercitava, a partire dalla seconda metà del 1975, le funzioni di coordinatore della sezione tedesca composta da cinque dipendenti di grado LA/5.
paragrafo 2
Il 15 giugno 1977, i componenti di detta sezione informavano il sig. Pignot, capo della Divisione «affari generali», di non essere più disposti a collaborare col ricorrente. Il sig. Pignot tentava di organizzare tra i dipendenti interessati un incontro che non poteva però aver luogo a causa del rifiuto del ricorrente di subire un confronto con i «congiurati». In una «Nota per gli archivi», datata 20 giugno 1977, il sig. Pignot constatava il fallimento dei tentativi di conciliazione da lui intrapresi e, «per garantire la continuità del lavoro e nell'interesse del servizio», chiedeva alla sig.na Peppinck, capo del gruppo traduzione CÀSSLM, «di provvedere personalmente alla ripartizione del lavoro di traduzione in tedesco nella sua sezione». La nota veniva controfirmata dai vari dipendenti interessati, tra cui il ricorrente stesso. Su domanda di quest'ultimo, il sig. Pignot confermava per iscritto in una «nota al sig. Harald List e per conoscenza alla sig.na J. Peppinck», datata 20 giugno 1977, di aver dato a quest'ultima «istruzioni affinché provvedesse personalmente alla ripartizione del lavoro tra i componenti della sezione tedesca del gruppo CASSLM».
paragrafo 3
Il 21 giugno 1977, il ricorrente presentava un reclamo alla Commissione chiedendo in particolare la revoca dei provvedimenti adottati dal sig. Pignot.
paragrafo 4
Il 1o luglio 1977, il sig. Pignot faceva al sig. List una comunicazione verbale sul cui contenuto le parti sono in disaccordo tra loro. Secondo il ricorrente, il sig. Pignot gli disse che, in caso d'assenza della sig.na Peppinck, non lo avrebbe incaricato della sostituzione. Secondo la convenuta, il sig. Pignot si limitò ad informare il ricorrente che, durante l'assenza della sig.na Peppinck, la quale andava in ferie per alcune settimane, avrebbe provveduto egli stesso a farne le veci.
paragrafo 5
Il 4 luglio 1977, il ricorrente presentava una memoria aggiuntiva al suo ricorso amministrativo. Il 25 luglio 1977 ne depositava una seconda.
paragrafo 6
Il 28 giugno 1977, il Direttore sig. Ciancio proponeva al ricorrente il tramutamento alla «Task Force Négociation Portugal». Il ricorrente declinava per iscritto l'offerta il 1o luglio 1977.
paragrafo 7
Il 27 luglio 1977, il direttore generale sig. Baichère metteva il ricorrente a disposizione della «Task Force Portugal».
paragrafo 8
Il ricorrente sostiene che ì dirigenti di questa «Task Force» non avevano lavoro da affidargli. Secondo la convenuta, invece, una tale situazione era dovuta unicamente al fatto che il ricorrente, pur padroneggiando perfettamente il francese e pur avendo manifestato, nella nota 1o luglio 1977 con cui aveva respinto l'offerta del sig. Ciancio, il suo interesse per la lingua portoghese, si rifiutava di tradurre in una lingua diversa dal tedesco.
paragrafo 9
Il 24 ottobre 1977, il ricorrente presentava un reclamo alla Commissione «contro tutti i provvedimenti adottati a mio sfavore o contro le omissioni di cui si è resa nel mio caso responsabile l'autorità che ha il potere di nomina».
paragrafo 10
Il 27 ottobre 1977, il sig. Baichère informava il ricorrente che veniva posto fine al suo distacco presso la «Task Force Portugal»: nell'attesa di prendere una nuova decisione in merito alla sua assegnazione, lo pregava di «continuare ad eseguire i compiti specifici che Le saranno affidati dal sig. Ciancio e che sono già di per sé idonei a soddisfare, per l'essenziale, le Sue richieste».
paragrafo 11
Con nota 8 febbraio 1978, comunicata al ricorrente in data 1o marzo 1978, il commissario Christopher Tugendhat respingeva i reclami dello stesso.
paragrafo 12
Con istanza 26 maggio 1978, pervenuta in cancelleria il 29 giugno 1978, il List proponeva il presente ricorso.
paragrafo 13
La rase scritta del procedimento si è svolta ritualmente. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Nell'istanza introduttiva, il ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
«I) Annullare la decisione del sig. Pignot, di cui alla nota 20 giugno 1977, di esonerare il ricorrente dalle funzioni di coordinatore della sezione tedesca del gruppo CASSLM;
2) annullare la decisione del sig. Pignot secondo cui il ricorrente, in caso d'assenza dei suoi superiori, non li sostituisce ad interim o altrimenti;
3) annullare la decisione del Direttore Generale sig. Baichère, in data 27 luglio 1977, con cui il ricorrente è stato tramutato dal posto di revisore-coordinatore presso il gruppo CASSLM alla “Task Force Portugal”;
4) annullare, in quanto occorra, la decisione del direttore generale sig. Baichère, in data 27 ottobre 1977, con la quale il ricorrente è stato messo a disposizione del Direttore sig. Ciancio;
5) annullare il rifiuto opposto dalla controparte alla domanda in data 21 giugno 1977 con cui il ricorrente chiedeva di essere tutelato contro le manovre di taluni colleghi;
6) condannare la controparte alle spese di causa».
paragrafo 3
Nella replica, il ricorrente, dopo aver ribadito le conclusioni presentate nell' istanza, conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«in subordine, invitare la controparte a produrre:
1) la “Guida pratica del traduttore”;
2) il rapporto di gestione per l'esercizio 1974 e eventualmente per l'esercizio 1977, della Direzione generale del personale e dell'amministrazione “traduzione, documentazione e biblioteca”;
3) il rapporto informativo sul ricorrente per il periodo 1. 7. 1975 - 30. 6. 1977;
4) i rapporti informativi sul sig. Forster, suo predecessore presso la sezione tedesca del gruppo CASSLM (o almeno la descrizione delle sue funzioni)».
paragrafo 5
La convenuta, nel controricorso, conclude che la Corte voglia dichiarare il ricorso irricevibile e comunque infondato, e condannare il ricorrente alle spese. Nella controreplica, essa, mantenendo ferme le conclusioni formulate nel controricorso, conclude in subordine che la Corte voglia autorizzarla a fornire prova testimoniale dei fatti seguenti:
paragrafo 6
«1. In occasione d'un incontro con il sig. Ciancio il 28 giugno 1977, il ricorrente dette il proprio assenso alla decisione di metterlo a disposizione della “Task Force Portuga” per Io svolgimento di lavori corrispondenti alla sua categoria e al suo grado e consistenti nella traduzione in francese di testi redatti in portoghese e eventualmente in spagnolo.
Testimone: sig. Ciancio, capo della Direzione IX/D.
2. In occasione d'un incontro avvenuto al rientro dalle ferie, e precisamente il 19 settembre 1977, il ricorrente dichiarò al sig. Duchateau, responsabile della “Task Force Portugal”, di rifiutarsi di effettuare traduzioni in francese, nonostante che le traduzioni in questione non fossero destinate alla pubblicazione.
Testimone: sig. Duchateau, Direttore presso la Direzione Generale I, “Relazioni esterne”».
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Sulla ricevibilità
paragrafo 1
La convenuta sostiene nel controricorso che il ricorso è irricevibile per quanto concerne i primi quattro capi della domanda formulata nell'istanza introduttiva.
paragrafo 2
Essa rileva anzitutto che il ricorso contro le decisioni prese dal sig. Pignot il 20 giugno e il 1o luglio 1977 (primo e secondo capo della domanda) è stato presentato tardivamente. Dal momento che contro la decisione 20 giugno 1977 del sig. Pignot era stato proposto un reclamo registrato il 22 giugno 1977, al quale la Commissione non aveva risposto entro i termini stabiliti dallo Statuto del personale, la data limite per la presentazione del ricorso era il 22 gennaio 1978 (art. 90, n. 2, dello Statuto). Del pari, il ricorso contro la decisione 1o luglio 1977 andava presentato prima del 4 febbraio 1978, giacché contro detta decisione era stato presentato, in data 4 luglio 1977, un reclamo cui non era stata data risposta entro i termini fissati dallo Statuto. Né rileva il fatto che il ricorrente abbia qualificato come «domande» i documenti da lui indirizzati alla Commissione il 22 giugno 1977 e il 4 luglio 1977: la natura d'un atto va infatti valutata in base al suo contenuto e non in base alla qualifica attribuitagli dall'autore.
paragrafo 3
In secondo luogo, la convenuta assume che le decisioni 20 giugno e 1o luglio 1977 (primo e secondo capo della domanda) non costituiscono atti idonei ad arrecare pregiudizio. Tali provvedimenti non incidono affatto sulla posizione statutaria del ricorrente, che ha conservato il suo grado e le sue funzioni, ma riguardano esclusivamente i rapporti interni del servizio e l'organizzazione amministrativa del lavoro. Richiamandosi alle sentenze Labeyrie (Racc. 1968, pag. 387), Macevicius (Racc. 1976, pag. 593) e Hirschberg-Nemirovsky (Racc. 1976, pag. 1259), la Commissione conclude che le suddette decisioni non hanno la natura di atti annullabili ai sensi dell'art. 91 dello Statuto.
paragrafo 4
La convenuta afferma in terzo luogo che il ricorso contro la decisione 27 luglio 1977 del sig. Baichère con cui il ricorrente è stato messo a disposizione della«Task Force Portugal» (terzo capo della domanda) è irricevibile per mancanza d'interesse, dal momento che tale provvedimento è stato revocato prima che il ricorso venisse proposto.
paragrafo 5
Infine, per quel che concerne il quarto capo della domanda formulata nell'istanza, la convenuta osserva che il ricorso contro la decisione del sig. Baichère con cui si è posto fine al distacco del ricorrente presso la «Task Force Portugal» è irricevibile perché detta decisione non costituisce oggetto del reclamo precontenzioso, ad essa anteriore.
paragrafo 6
Nella replica, il ricorrente contesta la qualifica di «reclamo» attribuita dalla convenuta ai documenti che egli le ha indirizzato il 21 giugno e il 4 luglio 1977. E estremamente difficile, in particolare per un profano, distinguere tra domanda e reclamo, dal momento che le due nozioni molto spesso si confondono tra loro. D'altra parte è inimmaginabile un reclamo che non comporti nello stesso tempo una domanda, poiché generalmente i reclami non hanno carattere astratto, ma tendono ad ottenere la rettifica d'una situazione, un vantaggio previsto dallo Statuto, ecc. L'applicazione delle norme statutarie in buona fede — in conformità all'intenzione del legislatore comunitario, il quale ha voluto che i ricorsi giudiziari siano preceduti da una discussione con l'amministrazione — deve escludere futili dispute sul se il ricorso precontenzioso sia un reclamo o una domanda mista a reclamo o viceversa. Infine, citando il brocardo error communis facit ius, il ricorrente sottolinea, in subordine, che il sig. Baichère, direttore generale del personale e dell'amministrazione, nella sua lettera al ricorrente del 22 luglio 1977 ha usato egli stesso il termine «domanda» riferendosi alla nota indirizzata dal ricorrente alla Commissione il 21 giugno 1977. In questa nota il ricorrente si riferiva, pur non citandolo, all'art. 24 dello Statuto, poiché chiedeva l'assistenza della Commissione. Pertanto la nota 21 giugno 1977 costituisce senz'altro una «domanda».
paragrafo 7
Contrariamente a quanto afferma la convenuta, le decisioni 20 giugno e 1o luglio 1977 sono atti idonei ad arrecare un pregiudizio. Tali provvedimenti hanno inciso in misura determinante sulle funzioni del ricorrente. Il caso sarebbe diverso se si trattasse di compiti o di attribuzioni che, nell'ambito delle mansioni espletate in via stabile dall'interessato, avrebbero per quest'ultimo solo importanza secondaria, come ad esempio la partecipazione a una commissione o a una giuria.
paragrafo 8
La decisione 27 luglio 1977 del sig. Baichère, anche se revocata, ha prodotto effetti sul piano morale e materiale: il ricorrente ha quindi il diritto di chiederne l'annullamento perché questo costituirebbe per lui una riparazione.
paragrafo 9
Nella controreplica, la convenuta, ribadisce gli argomenti svolti nel controricorso quanto all'irricevibilità del ricorso. Essa sottolinea in particolare che, riguardando la decisione del sig. Pignot, la nota indirizzata dal ricorrente alla Commissione in data 21 giugno 1977 costituisce un «reclamo» e non una «domanda»: essa tende infatti a far rimuovere una decisione adottata dall'amministrazione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › Nel merito
paragrafo 1
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce, per quanto concerne il primo capo della domanda formulato nell'istanza introduttiva (decisione 20 giugno 1977 del sig. Pignot), i cinque mezzi seguenti:
paragrafo 2
1) in spregio all'art. 25, 2o comma, dello Statuto, la decisione del sig. Pignot non è motivata;
2) essa comporta la sostanziale riduzione delle attribuzioni del ricorrente e quindi una limitazione delle sue prospettive di carriera;
3) essa costituisce una modifica di assegnazione ad un posto ai sensi dell'art. 7 dello Statuto. Un simile provvedimento doveva essere adottato dall'autorità investita dal potere di nomina, nella fattispecie da un membro della Commissione;
4) essa appare d'altronde come una sanzione dissimulata; orbene una sanzione poteva essere inflitta solo in conformità agli artt. 86 e 89 dello Statuto;
5) essa non è stata presa nell'interesse del servizio ma soltanto dietro pressione dei collaboratori del ricorrente che avevano ordito un «macchinazione» contro di lui.
paragrafo 3
Per quel che riguarda il secondo capo della domanda (decisione 1o luglio 1977 del sig. Pignot), il ricorrente deduce gli stessi mezzi sopra citati, con le modifiche seguenti :
paragrafo 4
1) per quel che concerne l'assenza di motivazione, bisogna aggiungere che la decisione è stata notificata oralmente e, quindi, non è stata comunicata per iscritto e senz'indugio al ricorrente;
2) in ordine a questo capo della domanda il ricorrente aggiunge un mezzo supplementare: la decisione di privare il ricorrente — che è il dipendente più anziano del servizio — di qualsiasi possibilità di supplenza, costituisce violazione dell'art. 26 del regolamento interno della Commissione.
paragrafo 5
In relazione al terzo capo della domanda (decisione del sig. Baichère di mettere il ricorrente a disposizione della «Task Force Portugal») il ricorrente deduce gli stessi mezzi che ha sollevato a sostegno del primo capo, con le precisazioni seguenti:
paragrafo 6
1) la decisione contestata fa seguito a quella adottata dal sig. Pignot il 20 giugno 1977 ed è affetta dagli stessi vizi; la motivazione è puramente stereotipa e non corrisponde ai fatti di causa;
2) l'atto non è stato adottato nell'interesse del servizio: è emerso infatti che alla «Task Force Portugal» non vi era lavoro per il ricorrente.
paragrafo 7
Infine, per quel che concerne il quinto capo della domanda (richiesta d'assistenza rivolta alla Commissione), il ricorrente fa presente che la sua domanda 21 giugno 1977 tendeva in particolare ad ottenere protezione dalla Commissione contro la macchinazione di cui egli era vittima; la Commissione, però, non ha dato alcun seguito a dette domande.
paragrafo 8
Nel controricorso, la convenuta fa le seguenti osservazioni in merito ai cinque mezzi comuni ai primi tre capi della domanda:
paragrafo 9
1) Il sig. Pignot aveva il diritto di non motivare le sue decisioni 20 giugno e 1o luglio 1977, dal momento che l'art. 25, 2o comma, dello Statuto riguarda solo gli atti che arrechino un pregiudizio. Comunque, la decisione 20 giugno 1977 è motivata ed è inoltre completata da una «nota per gli archivi», emessa lo stesso giorno e controfirmata dal ricorrente. Poiché la decisione 1o luglio 1977 è posteriore solo di pochi giorni al primo provvedimento contestato, il ricorrente non poteva ignorare che la decisione era stata adottata per la necessità di evitare — tenuto conto delle esigenze del servizio — contatti troppo frequenti tra lui stesso e i suoi cinque colleghi. Infine, il ricorrente non produce il minimo elemento a sostegno della tesi secondo cui la motivazione della decisione 27 luglio 1977 del sig. Baichère è affetta dagli stessi vizi che infirmerebbero quella del sig. Pignot del 20 giugno 1977. In realtà, l'esame della nota del sig. Baichère rivela che la decisione è stata presa sia in funzione delle esigenze della «Task Force Portugal» sia in considerazione delle qualifiche e dell'interesse del ricorrente per la lingua portoghese.
2) Il ricorrente non specifica sotto quale profilo le decisioni contestate abbiano sostanzialmente ridotto le sue attribuzioni. Egli ha conservato il grado LA/4 e le sue funzioni di revisore. La decisione 20 giugno 1977 del sig. Pignot ha avuto il solo effetto di affidare alla sig.na Peppinck, capo del servizio traduzioni e quindi superiore gerarchico del ricorrente, il compito di ripartire il lavoro fra i dipendenti del gruppe tedesco. Il provvedimento interno con cui era stato affidato al ricorrente, per un certo periodo, il compito di distribuire il lavoro è stato annullato da un altro provvedimento interno. Del pari, a proposito della decisione 1o luglio 1977, c'é da osservare che il ricorrente non gode di alcun diritto di precedenza rispetto agli altri revisori per quanto concerne la sostituzione del capo della sezione traduzioni durante la sua assenza; tenuto conto della situazione creatasi nel servizio, v'era da temere che, se durante le vacanze della sig.na Peppinck si fosse affidato al ricorrente l'incarico di sostituirla, si sarebbero prodotti nuovi incidenti che non avrebbero di certo giovato ad una sua eventuale promozione. Infine, per quel che riguarda la nota 27 luglio 1977 del sig. Baichère, vi si sottolinea che la decisione adottata è basata in particolare sulle «qualifiche riconosciute» (e dunque elevate) del ricorrente.
3) La decisione 20 giugno 1977 del sig. Pignot non ha affatto modificato l'impiego del ricorrente, che ha conservato le sue funzioni di revisore; un simile provvedimento non costituisce «modifica di assegnazione» ai sensi dell'art. 7 dello Statuto e può dunque essere adottato dall'autorità gerarchica. Per quel che riguarda le decisioni di cui al secondo e al terzo capo della domanda, il ricorrente si limita a dedurre il mezzo relativo alla pretesa modifica d'assegnazione, facendovi genericamente riferimento e senza fornire delle prove di fatto.
4) Il ricorrente non apporta alcun elemento di prova che possa dimostrare il carattere di «sanzione dissimulata» che egli attribuisce alle decisioni che impugna. Nulla permette di sostenere la tesi secondo cui questi provvedimenti sono dettati da un motivo diverso da quello indicato negli atti in questione.
5) Le decisioni impugnate sono motivate dall'interesse del servizio. Dopo aver tentato di conciliare le parti ed aver fallito per l'assenza del ricorrente, il sig. Pignot dovette decidere di evitare i contatti tra il ricorrente e i suoi cinque colleghi, in quanto causa di incidenti nocivi per il buon funzionamento del servizio. La decisione adottata il 27 luglio 1977 dal sig. Baichère era motivata dalla carenza di revisori qualificati presso la «Task Force Portugal» e dal fatto che il ricorrente era sufficientemente qualificato per lavorarvi e mostrava interesse per la lingua portoghese e spagnola.
paragrafo 10
Per quel che concerne il mezzo supplementare relativo all'asserita violazione dell'art. 26 del Regolamento interno della Commissione, dedotto dal ricorrente in merito alla decisione adottata il 1o luglio 1977 dal sig. Pignot, la convenuta, richiamandosi alle conclusioni dell'avvocato generale Gand nella causa Danvin (Racc. 1968, pag. 417 e segg. e specialmente pag. 430) fa osservare che l'art. 26 si riferisce al caso di supplenza del superiore gerarchico impedito. La decisione controversa è stata invece presa in occasione dell'entrata in ferie del capo del servizio traduzioni; un evento del genere non costituisce un caso fortuito o un avvenimento imprevisto e non rientra nel campo d'applicazione dell'art. 26. Anche ammettendo il contrario, la decisione suddetta non costituirebbe violazione dell'art. 26. In effetti, questo stabilisce un sistema di supplenza automatica, al quale si può derogare con una decisione della Commissione. Nella sentenza Labeyrie, Racc. 1968, pag. 387, la Corte ha dichiarato, in un caso in cui il superiore gerarchico d'un dipendente aveva separato un servizio dall'unità amministrativa da questi diretta, mentre la sola Commissione era in via di principio competente ad adottare siffatto provvedimento, che il fatto che il superiore gerarchico fosse in via di principio incompetente non ostava che egli adottasse «misure immediate e provvisorie» per ovviare ad una «situazione nociva al buon funzionamento del servizio». Lo stesso vale per quanto concerne il caso presente.
paragrafo 11
La convenuta fa osservare a proposito del quarto capo della domanda formulata nell'istanza introduttiva (decisione 27 ottobre 1977 del sig. Baichère con cui il ricorrente viene messo a disposizione del sig. Ciancio) che nessun mezzo specifico è fatto valere dal ricorrente contro la decisione stessa.
paragrafo 12
Infine, per quel che concerne la richiesta d'assistenza rivolta alla Commissione, la convenuta rileva che nel caso di specie, l'amministrazione, rappresentata dal capo divisione, sig. Pignot, si era adoperata per tutelare i diritti del ricorrente molto prima che questi ne facesse richiesta. Di fronte ad una situazione che può verificarsi in qualsiasi servizio, la Commissione si era impegnata a fondo per appianare la vertenza, senza ricevere però alcuna collaborazione da parte del ricorrente. Pertanto, il dovere d'assistenza contemplato dall'art. 24 dello Statuto, ammesso che possa essere invocato, tenuto conto della scarsa gravità dei fatti, è stato comunque adempiuto nel caso di specie.
paragrafo 13
Nella replica, il ricorrente sviluppa gli argomenti esposti nell'istanza introduttiva, facendo alcune precisazioni in merito alle mansioni da lui espletate presso il gruppo di traduzione CASSLM. Pur riconoscendo che il posto di coordinatore in quanto tale non è contemplato dall'allegato 1 dello Statuto, il ricorrente sottolinea che esso non solo esiste di fatto, ma si situa anzi nella gerarchia delle funzioni, come risulta da una serie di documenti che il ricorrente chiede vengano prodotti dalla convenuta: la «Guida pratica del traduttore»; il rapporto di gestione per l'esercizio 1976, e eventualmente per l'esercizio 1977, della Direzione generale del personale e dell'amministrazione «traduzione, documentazione e biblioteca»; il rapporto informativo sul ricorrente per il periodo 1o luglio 1975 -30 giugno 1977; i rapporti informativi sul sig. Forster, predecessore del ricorrente presso la sezione tedesca del gruppo CASSLM (o almeno la descrizione delle sue funzioni). Quanto al fatto di aver rifiutato, dopo esser stato messo a disposizione della «Task Force Portugal», di effettuare traduzioni in una lingua diversa dal tedesco, il ricorrente sostiene che è contrario a tutte le norme vigenti pretendere che un traduttore traduca in lingue diverse dalla sua lingua principale. Non mancano traduttori di madrelingua francese in grado di tradurre dal portoghese in francese. L'assegnazione del ricorrente alla «Task Force Portugal» non era pertanto motivata dall'interesse del servizio.
paragrafo 14
In allegato alla controreplica, la convenuta produce copia dei vari documenti richiesti dal ricorrente. A suo avviso, questi documenti confermano la tesi secondo cui il compito di coordinatore affidato verbalmente al ricorrente non gli ha attribuito alcun potere gerarchico nei confronti dei colleghi del gruppo di traduzione tedesco. Le decisioni contestate non hanno pertanto comportato alcuna sostanziale riduzione delle sue attribuzioni. La convenuta ribadisce che il ricorrente ha acconsentito ad essere messo a disposizione della «Task Force Portugal» per effettuarvi lavori di traduzione in francese di testi in lingua portoghese ed eventualmente spagnola e che successivamente, una volta assegnato alla «Task Force Portugal», egli ha rifiutato d'effettuare detti lavori, sebbene le traduzioni non fossero destinate alla pubblicazione. La convenuta si dichiara disposta a fornire prova testimoniale di questi fatti.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
Il ricorrente, rappresentato dall'avv. M. Slusny del foro di Bruxelles e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dall'aw. D. Jacob, del foro di Bruxelles, hanno svolto osservazioni orali all'udienza del 31 maggio 1979.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 giugno 1979.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Il presente ricorso, presentato il 29 maggio 1978, tende all'annullamento di quattro provvedimenti consecutivi adottati nei confronti del ricorrente, dipendente di grado LA/4 della Commissione, nonché all'annullamento del rifiuto opposto dalla Commissione alla domanda presentata dal ricorrente il 21 giugno 1977«per essere tutelato contro le manovre di taluni colleghi». Come risulta dall'istanza introduttiva, i provvedimenti di cui il ricorrente chiede l'annullamento sono i seguenti:
nota 20 giugno 1977 del sig. Pignot, capo della Divisione traduzione «affari generali» avente ad oggetto l'esonero del ricorrente dalle funzioni di coordinatore della sezione tedesca del gruppo di traduzione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti («CASSLM»);
nota 1o luglio 1977 del sig. Pignot secondo cui, in caso di assenza dei superiori, il ricorrente non li sostituisce ad interim né altrimenti;
nota 27 luglio 1977 del sig. Baichère, direttore generale del personale e dell'amministrazione, in base a cui il ricorrente è stato tramutato dal posto di revisore-coordinatore presso il gruppo CASSLM alla «Task Force Portugal»;
nota 27 ottobre 1977 del sig. Baichère in base alla quale il ricorrente è stato messo a disposizione del sig. Ciancio, capo della Direzione «traduzione, documentazione, riproduzione, biblioteca».
SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità
punto 2
La ricevibilità del ricorso, in quanto concerne i quattro provvedimenti menzionati è contestata dalla Commissione.
punto 3
Questa sostiene, in primo luogo, che il ricorso è stato presentato tardivamente, in secondo luogo, che i provvedimenti impugnati rientrano nel potere d'organizzazione interno dell'amministrazione e non costituiscono pertanto atti annullabili ai sensi dell'art. 91 dello Statuto. È opportuno analizzare anzitutto quest'ultimo mezzo.
punto 4
Risulta dal fascicolo che nel 1975 il ricorrente venne incaricato verbalmente di coordinare i lavori del gruppo di traduttori tedeschi presso la CASSLM. Va osservato che la funzione di coordinatore non è contemplata dall'allegato 1 dello Statuto. Secondo la «Guida pratica del traduttore» (pag. 22), pubblicata nell'ottobre 1975 dalla Direzione generale del personale e dell'amministrazione, le attività dei coordinatori hanno indole puramente tecnica; l'autorità gerarchica resta interamente nelle mani del capo divisione che, in quanto tale, è il solo responsabile della ripartizione del lavoro e dell'eventuale trasferimento di alcuni testi da un gruppo all'altro. La nota 20 giugno 1977, con cui le mansioni di coordinatore espletate dal ricorrente sono state affidate al capo del gruppo, sig.na Peppinck, non ha dunque compromesso sotto nessun profilo la posizione statutaria del ricorrente. Tale atto costituisce un semplice provvedimento d'organizzazione interna del servizio che, in quanto non ha leso i diritti attribuiti al ricorrente dagli artt. 5 e 7 dello Statuto, non può dar luogo a ricorso.
punto 5
La medesima conclusione vale per quel che riguarda la decisione 1o luglio 1977, in cui il sig. Pignot dichiarava che si sarebbe incaricato egli stesso di sostituire il capo del gruppo, sig.na Peppinck, durante le sue assenze. Questo provvedimento d'organizzazione del servizio, di carattere ancora più limitato del precedente, non costituisce «un atto che rechi pregiudizio» ai sensi dell'art. 91 dello Statuto poiché non incide affatto sulla posizione statutaria del ricorrente.
punto 6
Dal momento che i due provvedimenti summenzionati non costituiscono atti impugnabili con ricorso, non è necessario accertare se, per quanto li concerne, il ricorso sia stato presentato entro i termini stabiliti dallo Statuto.
punto 7
La Commissione ha del pari eccepito l'irricevibilità del ricorso in quanto diretto contro la decisione 27 luglio 1977 con cui il ricorrente è stato messo a disposizione della «Task Force Portugal» dal 1o settembre 1977. Come rileva la Commissione, questo provvedimento è stato revocato prima della presentazione del ricorso. Esso, poiché è stato adottato esclusivamente, a termini della motivazione, in funzione delle «esigenze della Task Force Portugal» ed in considerazione delle «qualifiche riconosciute, in quanto revisore», del ricorrente, non può essere considerato come una «sanzione dissimulata» atta a produrre anche dopo la revoca effetti negativi sulla situazione del ricorrente. Il ricorso contro tale provvedimento è pertanto irricevibile per mancanza d'interesse.
punto 8
Infine, va del pari constatato che il ricorso è irricevibile in quanto diretto contro la nota 27 ottobre 1977 del sig. Baichère, in base alla quale il ricorrente è stato messo a disposizione del sig. Ciancio: il ricorrente non ha infatti dimostrato di avere interesse all'annullamento di tale atto, contro cui d'altra parte non è stato presentato nessun reclamo precontenzioso.
punto 9
Ne consegue che si deve analizzare nel merito unicamente il capo della domanda del ricorrente relativo al rifiuto opposto alla sua richiesta d'assistenza.
SENTENZA › In diritto › Nel merito
punto 10
Secondo il ricorrente, la Commissione è venuta meno all'obbligo di assistenza impostole dall'art. 24, 1o comma, dello Statuto respingendo la domanda 21 giugno 1977 in cui egli ha chiesto di essere tutelato «contro le manovre di taluni colleghi». Tale domanda è in relazione ad una «nota all'attenzione del sig. Pignot», presentata il 15 giugno 1977 e firmata dai cinque dipendenti del gruppo di traduzione che il ricorrente aveva l'incarico di coordinare. In detta nota i cinque colleghi del ricorrente dichiaravano di non essere più disposti a collaborare con quest'ultimo.
punto 11
A norma dell'art. 24, 1o comma, dello Statuto «le Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona … di cui il funzionario è … oggetto, a motivo della sua qualità o delle sue funzioni».
punto 12
Risulta dal fascicolo che nei giorni successivi al deposito della citata nota 15 giugno 1977 il capo divisione aveva tentato di organizzare un incontro tra i dipendenti interessati. L'incontro non potè tuttavia aver luogo perché il ricorrente si rifiutava di subire un confronto con i «congiurati». Constatata l'inutilità dei suoi tentativi di conciliazione, l'autorità amministrativa ha adottato i vari provvedimenti sopra descritti.
punto 13
Contrariamente a ciò che sostiene il ricorrente, in tali provvedimenti non può ravvisarsi una violazione dell'obbligo d'assistenza di cui all'art. 24, 1o comma, dello Statuto. Prescindendo dalla questione del chi sia responsabile dell'incidente del 15 giugno 1977 — sulla quale questa Corte non è tenuta a pronunziarsi nell'ambito della presente causa — va osservato che spettava al ricorrente, cui erano state affidate mansioni di coordinamento, adoperarsi per mantenere nell'ambito del suo gruppo di lavoro relazioni compatibili col buon funzionamento del servizio. A partire dal momento in cui s'è dimostrato impossibile appianare la vertenza sorta tra il ricorrente e i suoi cinque colleghi, l'istituzione convenuta aveva il diritto di adottare qualsiasi provvedimento atto a ristabilire la serenità nel servizio interessato. I provvedimenti adottati dall'amministrazione e consistenti, anzitutto, nell'aver affidato il compito di coordinatore assolto dal ricorrente al suo superiore gerarchico, e poi nell'aver messo il ricorrente a disposizione d'un servizio in cui era necessario un revisore che possedesse le sue qualifiche professionali, costituiscono una ragionevole reazione alla situazione venutasi a creare per il deterioramento dei rapporti di lavoro nel gruppo di traduzione di cui trattasi. Tali provvedimenti sono stati pertanto adottati nell'interesse del servizio e nulla lascia pensare che le modalità della loro adozione abbiano leso gli interessi professionali del ricorrente. Di conseguenza, il capo della domanda relativo alla declaratoria della violazione dell'art. 24, 1o comma, dello Statuto va respinto.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 14
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 15
Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse dai dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto.
2o Ciascuna delle parti sopporterà le spese da essa incontrate.
Firme
Mackenzie Stuart
Pescatore
Touffait
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 12 luglio 1979.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente della Seconde Sezione
A. J. Mackenzie Stuart