diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 263 del 1985

Decisione
decisa il 1985-11-05, depositata il 1985-11-08
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:263
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11138

  • Ilor
  • Redditi da impresa
  • Sostituzione di un nuovo meccanismo di valutazione concreta in luogo di quello vigente
  • Richiesta di sentenza additiva implicante scelte discrezionali rimesse al legislatore
  • Manifesta inammissibilità.
  • dpr 29 settembre 1973, n. 599, artt. 1, primo comma, lett. a), e 7, primo, secondo, terzo e quarto comma.
  • cst art. 53.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 sollevata, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, "in quanto il reddito di impresa viene assoggettato al tributo in modo automatico ed indiscriminato", senza prendere minimamente in considerazione la realtà economica dell'impresa in relazione ai fattori produttivi, poiché la richiesta di una pronuncia che, nel caso di specie, dovrebbe sostituire, all'attuale sistema di articolazione per fasce del reddito di impresa, un diverso meccanismo di valutazione concreta, caso per caso, delle singole componenti del reddito stesso - al fine dell'applicazione dell'ILOR e relative deduzioni - si risolve in un intervento normativo di tipo additivo, implicante, nell'ambito di soluzioni alternative, scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte costituzionale. - S. n. 42/1980.

Norme impugnate

  • art. 7, comma 3, d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 599
  • art. 7, comma 2, d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 599
  • art. 7, comma 4, d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 599
  • art. 1, comma 1, lett. a) d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 599
  • art. 7, comma 1, d.P.R. 29 gennaio 1973, n. 599

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, lett. a) e 7, primo, secondo, terzo e quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599 (Istituzione e disciplina dell'ILOR) promossi con tre ordinanze emesse il 3 dicembre 1980 dalla Commissione tributaria di primo grado di Gorizia sui ricorsi proposti da Grisotto Antonio, Arduini Giuseppe e Stefanutti Franco, iscritte ai nn. 212, 213 e 214 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 255 dell'anno 1981. Udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Livio Paladin.
punto 1
Ritenuto che con tre ordinanze di identica motivazione emesse il 3 dicembre 1980, su ricorsi avverso l'iscrizione a ruolo dell'ILOR (proposti da A. Grisotto, G. Arduini e F. Stefanutti, titolari delle omonime ditte individuali esercenti attività, rispettivamente, di rappresentante di commercio, artigiano ferraio, commerciante) - la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia ha riproposto la questione - già esaminata ma, a suo avviso, non risolta dalla Corte nella precedente sentenza n. 42 del 1980 - di costituzionalità, in riferimento all'art. 53 Cost., degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, "in quanto il reddito di impresa viene assoggettato al tributo in modo automatico ed indiscriminato", senza prendere minimamente in considerazione la realtà economica dell'impresa in relazione ai fattori produttivi; che, secondo il giudice a quo, proprio le premesse poste nella richiamata pronuncia n. 42/1980 implicherebbero, d'altra parte, la fondatezza anche della odierna impugnativa in quanto, una volta "assodato che il reddito di lavoro, sia esso subordinato od autonomo, non può essere assoggettato ad ILOR, (ne) segue che bisogna analizzare caso per caso i singoli redditi di impresa, al fine di determinare in concreto quale sia l'apporto del lavoro e/o del capitale nella formazione del reddito". E non si giustificherebbe perciò che, in via del tutto presuntiva, il reddito sia considerato: fino ai sei milioni, "di puro lavoro" (e perciò esente da tassazione); tra i 6 ed i 12 milioni "misto di lavoro e capitale" (dal che la deduzione ILOR del 50%); ed oltre i 12 milioni, "di puro capitale"; che, nel giudizio innanzi alla Corte, non vi è stata costituzione di parti, né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 2
Considerato che i giudizi stessi, per l'identità stessa dell'oggetto, vanno riuniti al fine della decisione con unica pronuncia; che effettivamente la questione sollevata dalla Commissione di Gorizia è diversa da quella a suo tempo esaminata nella citata sentenza n. 42/1980 e che ha condotto alla declaratoria di illegittimità degli artt. 1 e 7 del d.P.R. n. 599 del 1973 con riguardo alla tassazione ILOR dei redditi di lavoro autonomo non assimilabili a quelli di impresa; dacché, in questo caso, le censure investono proprio l'imposizione dei redditi di impresa; che, d'altra parte, la pronuncia ora richiesta alla Corte - nel senso di sostituire all'attuale sistema di articolazione per fasce del reddito di impresa, un diverso meccanismo di valutazione concreta, caso per caso, delle singole componenti del reddito stesso, al fine dell'applicazione dell'ILOR e relative deduzioni - si risolve in un intervento normativo di tipo additivo, implicante, nell'ambito di soluzioni alternative, scelte discrezionali che esulano dalla competenza della Corte costituzionale.
punto 3
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma primo, lett. a) e 7, commi primo, secondo, terzo e quarto del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 599, sollevata, in riferimento all'art. 53 Cost., con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze