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Sez. 2 - , Ordinanza n. 2 del 02/01/2023 (Rv. 666669 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione - Durata irragionevole del processo - Successione tra processo di cognizione, processo esecutivo e giudizio di ottemperanza - Decorrenza del termine dall'ultimo dei giudizi proposti.
Stato
decisa il 2023-01-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666669-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTA' FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Il termine di decadenza per la proposizione del ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, nel testo modificato dall'art. 55 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l.n. 134 del 2012, secondo un'interpretazione conforme ai principi sovranazionali, decorre, ove siano stati esperiti, successivamente al processo di cognizione, prima il giudizio di esecuzione e dopo il giudizio di ottemperanza, dalla positiva definizione dell'ultimo dei procedimenti instaurati (nella specie, dalla definitività della pronuncia di ottemperanza) al fine di conseguire l'adempimento della prestazione dovuta.

Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Decreto Legge 22/06/2012 num. 83 art. 55 CORTE COST., Legge 07/08/2012 num. 134 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)