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Sez. 2, Sentenza n. 42423 del 22/10/2009 Ud. (dep. 05/11/2009) Rv. 244854 - 01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Ricettazione - Mancata individuazione del luogo di passaggio della cosa - Determinazione della competenza - Criteri.
Stato
decisa il 2009-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244854-01

COMPETENZA - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il delitto di ricettazione, qualora non possa determinarsi il luogo in cui è stato commesso il reato, che deve essere individuato in quello in cui il bene sia stato ricevuto, devono trovare applicazione le regole suppletive di cui all'art. 9 cod. proc. pen., fermo restando, però, che non può farsi ricorso a quella prevista nel primo comma della disposizione menzionata per individuare nel luogo in cui l'agente è stato sorpreso nel possesso del bene medesimo quello in cui è avvenuta parte dell'azione criminosa.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 648 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 8, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)