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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 86 del 1980

Decisione
decisa il 1980-06-05, depositata il 1980-06-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:86
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 14488

  • Tributi in genere
  • In.v.im. (imposta sull'incremento di valore degli immobili)
  • Disciplina relativa
  • Disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore degli immobili (in relazione al periodo di formazione)
  • Asserita violazione dei principi di uguaglianza, tutela della proprietà privata e della capacità contributiva
  • Parziale illegittimità già dichiarata
  • Ius superveniens
  • Ambito della rilevanza
  • Restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Leggi la massima
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 42 e 53, primo comma, Cost. - degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificati dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, postoché: la Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale degli artt. 14 d.P.R. 643/72 e 8 legge 904/77 "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e non fondate le questioni di costituzionalità degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 643/72, proposte con riguardo agli artt. 3, 42, 47 e 53 Cost.; nelle ordinanze di rinvio non sono stati prospettati profili nuovi, né addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; successivamente alla decisione della Corte la disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto- legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. 643/72, sostituito l'art. 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3), per cui si rende necessario che le Commissioni tributarie a quibus accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti. - S. n. 126/1979; O. nn. 29, 104 e 148/1980, 60, 85 e 86/1981.

Norme impugnate

  • art. 15 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
  • art. 14 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643
  • legge 22 dicembre 1975, n. 694
  • d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688
  • art. 8 legge 16 dicembre 1977, n. 904
  • art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6,14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, modificato con d.P.R 23 dicembre 1974, n. 688, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904 (Incremento di valore degli immobili) pro mossi con sette ordinanze emesse il 20 e il 27 marzo 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Pistoia e con ordinanze emesse il 4 aprile 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano, il 28 novembre 1978 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Gorizia ed ancora il 4 aprile 1979 dalla Commissione tributaria di secondo grado di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. da 866 a 872, 886, 963 e 982 del registro ordinanze 1979 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 325 del 1979 e nn. 50 e 64 del 1980. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1980 il Giudice relatore Guido Astuti.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze elencate in epigrafe sono state sollevate, in riferimento agli artt. 3,53 e 42 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (modificati dal d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 688 e dalla legge 22 dicembre 1975, n. 694), e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.
punto 2
Considerato che le stesse questioni di costituzionalità sono già state decise da questa Corte con sentenza 8 novembre 1979, n. 126, dichiarando la illegittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, e dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, "nella parte in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'incremento di valore imponibile netto determinano - in relazione al periodo di formazione dell'incremento stesso - ingiustificata disparità di trattamento tra i soggetti passivi del tributo", e dichiarando non fondate le questioni di costituzionalità degli arti coli 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, sollevate in riferimento agli artt. 3, 42, 47 e 53 della Costituzione; e che nelle ordinanze non sono prospettati profili nuovi, né sono addotti motivi che possano indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza; che peraltro, successivamente alla decisione di questa Corte, la disciplina normativa dell'INVIM è stata modificata con decreto - legge 12 novembre 1979, n. 571, convertito con modificazioni nella legge 12 gennaio 1980, n. 2, la quale ha soppresso l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972, sostituito l'articolo 15, e regolato le misure delle aliquote stabilite per gli anni 1979 e 1980 ai sensi dell'art. 16, statuendo che le nuove disposizioni si applicano anche ai rapporti sorti prima della loro entrata in vigore ed a tale data non ancora definiti, "per i quali tuttavia l'ammontare dell'imposta dovuta non può in ogni caso superare quello determinabile con i criteri contenuti nelle norme precedentemente in vigore" (art. 3); che conseguentemente si ravvisa la necessità di disporre la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie sopraindicate, perché accertino se, ed in qual misura, le questioni sollevate siano tuttora rilevanti.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie elencate in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1980. F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

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