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Sez. 1, Sentenza n. 12895 del 26/10/1988 Ud. (dep. 29/12/1988) Rv. 180058 - 01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - GIOCHI PIRICI - REGIME - RAGIONE.*
Stato
decisa il 1988-10-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/180058-01

ARMI - MATERIE ESPLODENTI - GIOCHI PIRICI - REGIME - RAGIONE.*

In tema di reati concernenti le materie esplodenti, devono ritenersi esplosive (e, quindi, disciplinate dalla legge sul controllo delle armi) quelle sostanze idonee a produrre un rilevante effetto distruttivo o dirompente, con esclusione dei giocattoli pirici e di tutto il materiale esplodente di ridotta pericolosità sottoposto alla disciplina delle norme ordinarie. (V mass n 173975; (Conf mass n 165074).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 CORTE COST., Legge 24/10/1974 num. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)