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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 28 marzo 1984, causa 8/83

Decisione
decisa il 1984-03-28
ECLI
ECLI:EU:C:1984:129

Epigrafe

Nella causa 8/83, Officine fratelli Bertoli SpA, di Udine, in persona del suo legale rappresentante, assistito dall'aw. Franco Pasquali del foro di Bolzano, patrocinante davanti alla Corte di cassazione d'Italia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'aw. Jean-Claude Wolter, 2, rue Goethe, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Sergio Fabro, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, membro dell'ufficio legale della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, avente ad oggetto l'annullamento o la modifica della decisione della convenuta del 9 dicembre 1982, notificata alla ricorrente il 15 dicembre 1982, con la quale veniva inflitta una sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 60 del Trattato CECA, LA CORTE (Quarta Sezione), composta dai signori T. Koopmans, presidente di Sezione, K. Bahlmann, P. Pescatore, A. O'Keeffe e. G. Bosco, giudici, avvocato generale : P. VerLoren van Themaat cancelliere: P. Heim ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti della causa, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni, i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e la fase scritta

paragrafo 1
A fine settembre 1981, due ispettori della Commissione effettuavano, a norma dell'art. 60 del Trattato CECA, un controllo relativo alle vendite effettuate tra il 1o luglio e il 30 settembre dello stesso anno dall'impresa Bertoli di Udine; in tale occasione, gli ispettori constatavano che, per i prodotti di prima scelta, erano stati concessi ai clienti sconti non pubblicati, che i supplementi di prezzo pubblicati non erano stati fatturati o erano stati fatturati in modo incompleto e che le spese di trasporto non erano state fatturate; le sottoquotazioni rilevate dagli ispettori ammontavano a 38807000 LIT per 915 tonnellate vendute, corrispondenti a 324884000 LIT di vendite irregolari. Per i prodotti definiti dall'impresa «non di prima scelta», gli ispettori constatavano l'esistenza dello stesso tipo di infrazioni sopraindicato. Le sottoquotazioni constatate ammontavano a 47174000 LIT per 710 tonnellate corrispondenti a 247347000 LIT di vendite irregolari.
paragrafo 2
Di conseguenza, con lettera 18 marzo 1982, inviata ai sensi dell'art. 36 del Trattato CECA, la Commissione contestava all'impresa Bertoli l'inosservanza dell'art. 60 del Trattato CECA e delle decisioni prese per la sua applicazione in relazione ad alcune vendite di prodotti siderurgici. Con lettera 6 aprile 1982, l'impresa Bertoli presentava le proprie osservazioni sostenendo di aver subito la legge della domanda e dell'offerta, visto il peso marginale dell'impresa stessa all'interno del mercato italiano. Non potendo applicare il proprio listino, essa aveva dovuto praticare un allineamento parziale, mantenendo tuttavia prezzi superiori a quelli dei suoi concorrenti per prodotti comparabili; a conferma delle sue affermazioni, essa trasmetteva alla Commisione fotocopia delle fatture di tali concorrenti.
paragrafo 3
Il 21 giugno 1982, all'audizione richiesta dalla ricorrente, questa confermava la linea difensiva precedente, asserendo in particolare che, se l'impresa avesse rispettato i propri listini, essa avrebbe dovuto cessare la propria attività; essa aggiungeva che le era impossibile compiere gli allineamenti al momento della conclusione del contratto e sottolineava che, a partire dal 1o ottobre 1981 (e cioè dopo la visita degli ispettori), l'impresa aveva rigorosamente rispettato i listini. La Commissione, considerando che le spiegazioni della ricorrente non giustificavano le infrazioni commesse, con decisione del 9 dicembre 1982, le irrogava un'ammenda di 94579100 LIT, pari al 100 % dell'importo delle sottoquotazioni, maggiorato del 10 % corrispondente alla percentuale di superamento delle sottoquotazioni rispetto ai prezzi che avrebbero dovuto essere fatturati.
paragrafo 4
La ricorrente ha proposto il presente ricorso il 14 gennaio 1983.
paragrafo 5
La fase scritta si è svolta ritualmente.
paragrafo 6
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria. Essa ha sottoposto una serie di quesiti alla Commissione.
paragrafo 7
Con ordinanza 6 luglio 1983, la Corte, constatando che la Commissione non aveva chiesto esplicitamente che la causa fosse discussa dinanzi alla Corte in seduta plenaria, ha deciso, a norma dell'art. 95, paragrafi 1 e 2 del regolamento di procedura, di rimettere la causa alla Quarta Sezione.

SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti

paragrafo 1
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
in via istruttoria:
paragrafo 3
ordinare alla Commissione di produrre in causa copia per estratto di quanto deciso da essa nella seduta del 4 giugno 1981, circa l'abilitazione, accordata al proprio vicepresidente, sig. Davignon, ad irrogare sanzioni pecuniarie alle imprese per violazione dell'art. 60 del Trattato CECA;
paragrafo 4
nel merito:
paragrafo 5
annullare l'impugnata decisione della Commissione del 9 dicembre 1982 a carico della ricorrente;
paragrafo 6
in via subordinata:
paragrafo 7
ridurre l'ammontare dell'ammenda inflitta alla ricorrente, commisurandola sulla base dei criteri autoimpostisi dalla Commissione e vigenti alla data dell'ispezione; condannare la Commissione alle spese.
paragrafo 8
La convenuta conclude che la Corte voglia:
paragrafo 9
respingere le domande della ricorrente; condannare la ricorrente alle spese.

SENTENZA › In fatto › Ili — I mezzi e gli argomenti delle parti

paragrafo 1
Il primo mezzo proposto dalla ricorrente riguarda la violazione di forme essenziali e si riferisce all'insufficiente motivazione della decisione, in quanto essa non consente di ricostruire l'iter attraverso il quale la Commissione ha determinato le sottoquotazioni e, di conseguenza, l'ammenda. L'elenco delle operazioni assertamente irregolari, contenute negli allegati alla decisione, non rende espliciti tutti i passaggi del calcolo in base al quale la Commissione avrebbe definito, per ciascuna vendita considerata, l'ammontare delle sottoquotazioni contestate. Inoltre, delle argomentazioni difensive non è stato fatto cenno.
paragrafo 2
Il secondo mezzo della ricorrente riguarda la violazione del Trattato CECA e di norme concernenti la sua applicazione. La decisione generale dell'Alta Autorità n. 31/53, «relativa alle condizioni di pubblicità dei listini di prezzi e condizioni di vendita praticate dalle imprese dell'industria dell'acciaio», aveva lasciato intendere all'art. 4 che l'Alta Autorità ne avrebbe assicurato la diffusione «mediante una speciale pubblicazione al riguardo». Questa necessità è particolarmente sentita dalle imprese medie o piccole, come la ricorrente, per le quali è impossibile ottenere i listini dei prezzi delle concorrenti. È appunto per tener conto di questa realtà e della mancata pubblicità di cui al predetto art. 4 che la Commissione ha tenuto non solo nel lontano passato, ma anche più recentemente — durante il periodo di vigore del regime dei prezzi minimi — un atteggiamento tollerante in materia di allineamenti, ammettendo anche riferimenti generici, purché le fosse dato di poter controllare a quali condizioni di concorrenza un'impresa aveva inteso allinearsi. Così è avvenuto per la Bertoli che — se aveva dichiarato agli ispettori di aver dovuto ricorrere ad allineamenti sui prezzi di altri produttori della Comunità, per non venir estromessa dal mercato — non si era limitata ad un riferimento generico sulla necessità di seguire il principio della domanda e dell'offerta, ma aveva esibito inoltre copie di fatture di concorrenti, dalle quali risultavano prezzi applicati inferiori a quelli praticati a sua volta dalla Bertoli. Ora la Commissione, senza effettuare un'indagine in tal senso, né contestare l'esistenza di vendite a condizioni corrispondenti alle fatture esibite, si è limitata a rilevare in sede di audizione «che è possibile l'allineamento sui prezzi di listino di un altro produttore determinato, ma non sui prezzi della concorrenza». Parimenti, nessun peso la Commissione ha dato alla circostanza che le vendite di prodotti «non di prima scelta» non potevano essere effettuate alle stesse condizioni di quelle relative ai prodotti «di prima scelta», trattandosi di vendite non prevedibili, occasionali, per prodotti non sottoposti all'intero ciclo di finitura, ma solo con graduazioni da concordare di volta in volta con il cliente, ed aventi quindi carattere di singolarità. Quest'irrigidimento, rispetto al precedente atteggiamento comprensivo usato verso altre imprese, costituisce una violazione di quel principio della tutela del legittimo affidamento sul quale gli amministrati hanno diritto di contare, e contrasta, d'altro lato, col principio di non discriminazione e di parità di trattamento.
paragrafo 3
Il terzo mezzo della ricorrente riguarda lo sviamento di potere. La Commissione, dopo aver stabilito criteri oggettivi e generalizzati circa l'ammontare delle ammende, aveva accordato, nella seduta del 4 giugno 1981, al suo vicepresidente Davignon, un'abilitazione ad irrogare ammende alle imprese siderurgiche per violazioni dell'art. 60 del Trattato CECA. Era stato così fissato che la tariffa normale avrebbe dovuto aggirarsi intorno al 25 % delle sottoquotazioni, con facoltà d'aumento o di riduzione limitata al 40 %, a seconda delle specifiche particolarità dei singoli casi. Così facendo, la Commissione ha correttamente autolimitato i poteri più ampi conferitile dall'art. 64 del Trattato CECA, con la conseguenza però di restare legata ai criteri così fissati fino al momento in cui decida di modificarli per motivate ragioni: di conseguenza, un diverso comportamento in un singolo caso va considerato arbitrario. Tenendo conto del principio «nullum crimen, nulla poena sine lege», anche se la Commissione avesse in epoca più recente modificato i suoi criteri generali per rendere più severa la sua azione repressiva, quale che sia la data dell'adozione della sanzione, essa dovrà pur sempre riferirsi ai criteri esistenti all'epoca della violazione: e cioè, caso specifico, non oltre il termine del teiv-o trimestre 1981. Di conseguenza, anche se il primo ed il secondo mezzo non fossero accolti, l'ammenda irrogata dovrebbe essere ridotta intorno al 25 % (vedi giurisprudenza della Corte, cause riunite 26 e 86/79).
paragrafo 4
La Commissione replica, sul primo mezzo, che gli ispettori della Commissione sono giunti alla conclusione che le irregolarità si trovavano direttamente nelle fatture. Nell'esaminare le fatture allegate alla decisione, ci si rende conto delle sottoquotazioni effettuate e del loro valore esatto. La sottoquotazione risulta dal fatto che la ricorrente vende secondo il proprio listino, ovvero su allineamento su Sisma o Piombino, mentre in seguito essa applica uno sconto che non è giustificato da alcun listino prezzi; inoltre, in alcune fatture, al ricorrente fa degli allineamenti misti, vale a dire che nella stessa fattura si trova, per un prodotto, l'allineamento sul listino Sisma e, per un altro prodotto, l'allineamento sul listino Piombino. Inoltre, la decisione non è assolutamente invalida perché la Commissione non ha contestato punto per punto le argomentazioni difensive della ricorrente. In primo luogo, la decisione della convenuta è un atto amministrativo, che, come tale, non ha certo bisogno di una motivazione ricca e complessa per essere valido, ma ha semplicemente bisogno di una motivazione succinta che poggi su elementi essenziali e concreti, il che risulta dalla lettura del testo. In secondo luogo, l'argomentazione riportata nella decisione è quella su cui si basa la difesa della Bertoli e, pertanto, la motivazione ha rispettato le forme essenziali.
paragrafo 5
Sul secondo mezzo, la Commissione sostiene che l'Alta Autorità non ha mai commesso alcuna omissione nel mettere in atto quello che, secondo la decisione n. 31/53, è una sua semplice facoltà, e non già un preciso obbligo; infatti, da moltissimi anni esiste una pubblicazione ufficiale (la cui sigla è CB-AE-82-001-7A-C) intitolata «Ghisa e acciai: prezzi base — documento base situazione al 1o gennaio e variazioni», sotto il controllo della direzione generale del mercato interno e affari industriali della Commissione, che esce ogni mese e riporta tutte le variazioni di prezzo intervenute durante il periodo in questione; qualsiasi impresa, anche di dimensioni ridotte, è in grado, con un semplice abbonamento, di tenersi al corrente di cosa fa la concorrenza; inoltre, nulla vieta ad un'impresa di porsi in contatto diretto con i servizi della Commissione che sono tenuti a fornire in ogni momento le indicazioni risultanti dai listini prezzi a loro disposizione. D'altra parte, la Commissione contesta l'affermazione secondo la quale essa avrebbe tenuto un atteggiamento tollerante in materia di allineamenti. Indubbiamente in certi momenti è stato ridotto il numero dei controlli per vedere se le imprese rispettavano l'art. 60 del Trattato CECA, ma ciò non significa che vi sia stata una politica specifica della Commissione in detto senso, bensì solo che l'organico del personale ispettivo non era sufficiente per adempiere a tutti i compiti, e doveva indirizzarsi verso altri controlli. I servizi della Commissione sono sempre stati consci del fatto che, senza controllo sul rispetto dell'art. 60 da parte delle imprese, non può esservi trasparenza del mercato, con tutte le conseguenze che ne derivano. Inoltre, la Commissione non capisce quale illecitio le si voglia addebitare per aver fatto osservare che non ci si può allineare sui prezzi di mercato, perché solo i prezzi derivanti dai listini sono leciti; in effetti, proprio tale regola assicura la non discriminazione tra compratori. La Commissione aggiunge che, con una circolare del 1962, essa ha ricordato che occorre indicare nella documentazione commerciale e contabile il listino preciso sul quale l'allineamento è stato effettuato. Non rispettare tale indicazione significa in realtà praticare un allineamento ex post (illegittimo secondo la Corte di giustizia; vedi sentenza 12. 7. 1962 nella causa 16/61, Race. 1962, pag. 547). Infine, all'audizione del 21 giugno 1982, è stato chiesto esplicitamente ai rappresentanti della Bertoli che cosa essi intendessero con l'espressione prodotti non di prima scelta. È stato risposto che non si trattava di prodotti di seconda scelta, ma che, su talune fatture di vendita, vi erano delle condizioni speciali per certi materiali; a quel momento diventava chiaro che se l'impresa faceva delle condizioni speciali per certi materiali essa aveva l'obbligo di pubblicare dette condizioni sul proprio listino, ed è proprio questo il motivo per cui l'infrazione è stata sanzionata.
paragrafo 6
Sul terzo mezzo, la Commissione osserva che il principio «nullum crimen, nulla poena sine lege» non può in alcun caso trovare applicazione nella fattispecie, ed essa non vede come una delle sue decisioni che irroga una sanzione pecuniaria possa rilevare dal diritto penale, quando è chiaro che ci si trova in presenza di un atto amministrativo. In secondo luogo, la Commissione mette in chiaro che, poiché la delega di potere a un membro della Commissione costituisce una deroga al principio della collegialità degli atti della Commissione, i poteri così concessi sono limitati e l'interpretazione da dare ai poteri così delegati non può essere che restrittiva in quanto, essendo essi di natura provvisoria, possono sempre essere revocati dalla Commissione, che resta sempre competente a decidere nei casi che esorbitano dall'ordinaria amministrazione. Nel caso di specie, il commissario Davignon, ritenendo che la sua abilitazione non poteva essere applicabile, aveva proposto alla Commissione, mediante procedura scritta, di applicare nei confronti della Bertoli e di altre tre società una sanzione più severa, stabilita nella percentuale del 100 % delle sottoquotazioni rispetto al proprio listino; avendo accettato tale proposta, la Commissione, con decisione del 9 dicembre 1982, aveva irrogato le sanzioni così richieste. Con tale decisione, la Commissione non ha fatto nulla di più che applicare, nella sua discrezionalità, l'art. 58 del Trattato CECA. La Commissione fa osservare che, nella stessa seduta, l'abilitazione data al commissario Davignon il 4 giugno 1981 era stata ritirata. Nel caso di specie, non vi è quindi stato alcun eccesso di potere.
paragrafo 7
Per quanto riguarda il primo mezzo, la ricorrente replica che alla decisione impugnata non è allegata alcuna fattura né alcun listino della Bertoli. In particolare, taluni dati comportano un sicuro aggravio nel calcolo delle pretese sottoquotazioni, vale a dire una differenza di oltre 1500000 LIT ai danni della ricorrente. D'altra parte, la motivazione della decisione secondo cui «le sottoquotazioni superano di oltre il 10 % i prezzi che avrebbero dovuto essere fatturati» dev'essere contestata in linea di fatto: non ogni transazione supera il predetto 10 %, sicché questa «aggravante» del 10 % non si giustifica per quelle transazioni inferiori a detto limite.
paragrafo 8
Sul secondo mezzo, la ricorrente osserva che nel terzo trimestre 1981 essa ha dovuto applicare il sistema dell'allineamento — di per sé legittimo — ciò che ha fatto ricavando le condizioni di vendita dalle fatture delle imprese concorrenti, nel logico presupposto che i prezzi risultanti dalle fatture stesse (trasmesse alla Commissione) corrispondessero ai listini delle imprese, non disponendo essa ricorrente di tali documenti. La Corte non ignora tutte le modifiche apportate alla decisione generale n. 31/53 (il cui art. 5 autorizza a non pubblicare nei listini certe condizioni di vendita), e neppure il diverso ritmo dei controlli presso le imprese e il contenuto degli stessi. In questi ultimi anni, la Commissione ha ritenuto più utile controllare presso le imprese l'osservanza dei prezzi minimi e il regime delle quote di produzione: ne fa fede la stessa giurisprudenza della Corte. La ricorrente si è attenuta a questi criteri, non oltrepassando le quote assegnatele e mantenendo i suoi prezzi, anche quando è ricorsa all'allineamento, al di sopra dei prezzi di quei concorrenti di cui ha fornito le fatture. Ora la Commissione ha ritenuto necessario avvertire le imprese che col 1o luglio, rispettivamente col 1o ottobre 1981, i controlli ex art. 60 sarebbero stati ripresi con severità. Tale circostanza risulta dal verbale di audizione che ha avuto luogo il 21 giugno 1982.
paragrafo 9
Sul terzo mezzo, la ricorrente sostiene che l'illegittimità dell'agire della Commissione risulta manifesta tenendo presenti principi basilari del diritto amministrativo applicato sia negli Stati membri che in sede comunitaria. Nelle cause 81/72 (Commissione/Consiglio, Race. 1973, pag. 581) e 70/74 (Commissione/Consiglio, Race. 1975, pag. 795), la Corte ha riconosciuto, quale norma giuridica generale, che ogni amministrazione è tenuta a rispettare il diritto che essa stessa ha creato, che la vincola quantomeno fino a nuovo ordine. Anche la Commissione dovrebbe pur ammettere che l'irrogazione di ammende e di penalità di mora costituisce forma d'esplicazione di un potere repressivo, talché la tutela del legittimo affidamento esige che l'amministrazione lo eserciti con l'osservanza d'un minimo di garanzie, non certo inferiori a quelle applicabili in sede penale. Nel caso di specie questo non è avvenuto. Dal 4 giugno 1981 fino al 9 dicembre 1982 e cioè per quasi un anno e mezzo, la Commissione ha mantenuto per le sottoquotazioni quella che era stata definita «tariffa normale dell'ammenda», corrispondente al 25 % delle sottoquotazioni, adattabile in più o in meno entro stretti limiti, in funzione dei singoli casi. Ma già prima del giugno 1981 — come risulta dalla giurisprudenza della Corte (sentenza Rumi, 1979) — esisteva una prassi che graduava le sanzioni in queste proporzioni: si deve quindi dedurre che, proprio perché la Corte aveva ritenuto validi ed aveva approvato i suddetti criteri, la Commissione ha voluto convalidare questa «prassi», ufficializzandola nell'abilitazione attribuita al vicepresidente Davignon. In tali condizioni, sembra evidente che un'infrazione verificatasi nel terzo trimestre non poteva essere sanzionata in base a nuovi e più severi criteri, introdotti, secondo parte avversa, il 9 dicembre 1982, e privi in ogni modo di effetto retroattivo. Nell'inconcessa ipotesi di mancato accoglimento della domanda di annullamento dell'impugnata decisione, quest'ultima dovrebbe dunque essere modificata con una cospicua riduzione dell'ammontare dell'ammenda.
paragrafo 10
La ricorrente chiede di acquisire agli atti la seguente documentazione:
paragrafo 11
verbale dell'audizione 21 giugno 1982; abilitazione 4 giugno 1981 più volte ricordata; la procedura scritta con cui veniva richiesta per la ricorrente la «sanzione più severa»; la revoca dell'abilitazione al commissario Davignon; e l'eventuale nuova abilitazione.
paragrafo 12
Nella controreplica, la Commissione sostiene che la ricorrente era in possesso dell'elenco delle fatture, con le relative sottoquotazioni, al momento dell'invio della lettera ex. art. 36, che era nel suo pieno interesse controllare, per poter fare le opportune osservazioni all'audizione. In realtà, all'audizione, essa non ha contestato la materialità dei fatti, ma lo ha fatto solamente in sede di replica. Questa contestazione è comunque errata, poiché i dati riportati risultano dalle fatture esaminate.
paragrafo 13
Sul secondo mezzo, la Commissione sostiene che poiché in un'epoca di crisi l'osservanza delle regole del Trattato dev'essere necessariamente molto più stretta che in un momento in cui il mercato è normale, e poiché il rispetto del regime delle quote non ha molto significato se vengono infrante le regole dei prezzi, non si vede come un'impresa possa addebitare alla Commissione la censura di aver attirato l'attenzione degli imprenditori sull'obbligo, come sempre, di rispettare la normativa CECA in materia di prezzi e come ciò non sia lesivo dei loro diritti, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente. Per quanto riguarda il riferimento all'asserita autorizzazione concessa alle imprese dalla Commissione di non pubblicare nei listini certe condizioni di vendita, occorre notare che la decisione della Commissione del 22 dicembre 1972, che modifica la decisione n. 31/53 (GU L 297 del 30. 12. 1972), stabilisce all'art. 5 che certi prezzi per certi tipi di prodotto (del resto marginali) possano non essere pubblicati nei loro listini prezzi, pur stabilendo anche che le imprese sono tenute a notificarli alla Commissione. Quest'ultima inoltre può sempre ordinare la pubblicazione del listino prezzi. In pratica il regime della pubblicità dei prezzi viene sempre rispettato.
paragrafo 14
Sul terzo mezzo, la Commissione sostiene che la dottrina dell'autolimitazione del potere discrezionale della pubblica amministrazione implica che detta autolimitazione può avere un termine. Essendo pacifico che l'amministrazione può sempre modificare il proprio comportamento — ogniqualvolta l'interesse pubblico lo esige — non si capisce bene perché, nel caso di specie, un'abilitazione concessa ad un commissario non possa essere stata revocata dalla Commissione. Un'amministrazione ha sempre la possibilità di modificare il proprio atteggiamento, per il semplice motivo che ciò fa parte del suo «potere-dovere» di amministrare. Per quanto riguarda la giurisprudenza citata dalla ricorrente, si tratta di una materia completamente diversa (statuto del personale). Dalla procedura scritta in esito alla quale è stata adottata la decisione di cui trattasi, si desume che, per ristabilire una certa disciplina sul mercato, appare necessario sanzionare in maniera più severa le infrazioni in materia di prezzi, si propone alla Commissione di adattare i nuovi criteri proposti, di revocare l'abilitazione concessa il 4 giugno 1981 al vicepresidente Davignon, in ragione della modifica dei criteri applicabili, nonché di presentare entro breve termine alla Commissione un progetto di nuova abilitazione.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 16 novembre 1983 le parti hanno svolto difese orali.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 18 gennaio 1984.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 14 gennaio 1983, l'impresa «Officine fratelli Bertoli SpA» ha proposto, a norma dell'art. 36 del Trattato CECA, un ricorso di piena giurisdizione diretto all'annullamento o alla modifica della decisione della Commissione 9 dicembre 1982, con cui le è stata inflitta un'ammenda per infrazione all'art. 60 del Trattato CECA.

SENTENZA › In diritto › Gli antefatti della decisione

punto 2
Alla fine del settembre 1981, due ispettori della Commissione procedevano, a norma dell'art. 60 del Trattato CECA, ad un controllo relativo alle vendite di prodotti siderurgici effettuate dalla Bertoli fra il 1o luglio ed il 30 settembre dello stesso anno.
punto 3
Nel corso di tale controllo, veniva constatato, sia per i prodotti di prima scelta sia per quelli definiti dall'impresa «non di prima scelta», che erano stati concessi sconti non pubblicati, che i supplementi di prezzo pubblicati non erano stati fatturati o lo erano stati in modo incompleto e che le spese di trasporto non erano state fatturate.
punto 4
Per i prodotti di prima scelta, le sottoquotazioni constatate dagli ispettori ammontavano a 38807000 LIT per 915 tonnellate vendute, corrispondenti a 324884000 LIT di vendite considerate irregolari. Per gli altri prodotti, tali sottoquotazioni ammontavano a 47174000 LIT per 710 tonnellate, corrispondenti a 247347000 LIT di vendite considerate irregolari.
punto 5
Con lettera 18 marzo 1982, la Commissione, riferendosi a quanto accertato in occasione di tale controllo, contestava all'impresa Bertoli l'inosservanza dell'art. 60 del Trattato CECA e delle decisioni prese per la sua applicazione invitandola a presentare le sue osservazioni ai sensi dell'art. 36 del Trattato.
punto 6
L'impresa Bertoli, con lettera 6 aprile 1982, sosteneva che il suo peso marginale sul mercato italiano l'aveva costretta a subire la legge della domanda e dell'offerta e che, non potendo applicare il proprio listino, essa aveva dovuto operare un allineamento parziale sui prezzi dei concorrenti mantenendo tuttavia prezzi superiori a quelli da loro effettivamente praticati. A conferma delle sue affermazioni essa trasmetteva alla Commissione fotocopia delle fatture di tali concorrenti.
punto 7
Durante l'audizione del 21 giugno 1982, la ricorrente non contestava la materialità dei fatti. In conformità alla sua linea difensiva precedente, essa asseriva che la rigida applicazione dei propri listini l'avrebbe condotta a cessare l'attività facendo rilevare del resto di aver rispettato rigorosamente detti listini dal 1o ottobre 1981.
punto 8
Ritenendo che le spiegazioni della ricorrente non facessero venir meno le infrazioni commesse, la Commissione, con decisione 9 dicembre 1982, le irrogava un'ammenda di 94579000 LIT, pari al 100% dell'importo delle sottoquotazioni, maggiorato del 10 % in considerazione del fatto che le sottoquotazioni superavano il 10 % dei prezzi che avrebbero dovuto essere fatturati.
punto 9
A sostegno del proprio ricorso, l'interessata deduce i seguenti mezzi. La decisione sarebbe illegittima per violazione delle forme sostanziali, per violazione del Trattato e delle norme relative alla sua applicazione, più precisamente dei principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento, ed infine per sviamento di potere.

SENTENZA › In diritto › Sul primo mezzo

punto 10
A parere della ricorrente, la decisione è illegittima in quanto insufficientemente motivata. Sarebbe impossibile ricostruire l'iter seguito dalla Commissione nel determinare le sottoquotazioni e, di conseguenza, l'ammenda. L'elenco delle operazioni irregolari contenuto negli allegati alla decisione non renderebbe espliciti tutti i passaggi del calcolo in base al quale la Commissione avrebbe definito, per ciascuna vendita, l'ammontare delle sottoquotazioni.
punto 11
La Commissione ritiene questo mezzo non fondato. L'esame dell'elenco delle fatture allegato alla decisione consentirebbe di rendersi conto delle sottoquotazioni operate e del loro valore esatto. I diversi calcoli da essa effettuati sarebbero agevolmente deducibili dalla lettura degli allegati. Non sarebbe necessario aggiungere alcun altro elemento per giustificare il provvedimento di cui è causa.
punto 12
Come risulta da una costante giurisprudenza della Corte, l'obbligo di motivare una decisione individuale mira a consentire alla Corte d'esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione ed a fornire all'interessato un'indicazione sufficiente per stabilire se la decisione stessa è ben fondata ovvero se essa è eventualmente inficiata da un vizio che renda possibile contestarne la legittimità.
punto 13
Occorre ricordare che nella sentenza 11 gennaio 1973 (causa 13/72, Paesi Bassi, Race. pag. 27), la Corte ha constatato che la portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e dal contesto entro il quale esso è stato adottato.
punto 14
Va fatto rilevare al riguardo che la decisione impugnata è stata adottata a seguito di un controllo, effettuato all'interno dell'impresa stessa della ricorrente, nel corso del quale, come risulta dalla lettera della ricorrente del 6 aprile 1982, i dirigenti dell'impresa hanno avuto uno scambio di vedute con gli ispettori della Commissione, e al termine di una procedura amministrativa iniziatasi con l'invio di una lettera della Commissione, in data 18 marzo 1982, con cui la ricorrente è stata informata in maniera precisa, con riferimento alle relative fatture per ogni operazione, delle infrazioni che le erano contestate.
punto 15
La ricorrente, invitata a presentare le sue osservazioni sulle suddette infrazioni in conformità all'art. 36 del Trattato CECA, sia nella precitata lettera del 6 aprile, sia nel corso dell'audizione del 21 giugno 1982, non ha contestato né la materialità e neppure il fondamento giuridico delle trasgressioni che le venivano addebitate e si è limitata a sostenere di essere stata costretta, subendo forzatamente la legge della domanda e dell'offerta, al fine di evitare la chiusura della sua impresa, a non applicare puntualmente il proprio listino o quello di qualsiasi altro concorrente e di essersi conseguentemente allineata sui prezzi effettivamente fatturati da taluni suoi concorrenti.
punto 16
Successivamente, nella lettera del 21 luglio 1982, pur ammettendo che l'allineamento poteva operarsi solo sui listini e non sulle vendite, essa ha invocato, a sua difesa, le difficoltà che essa avrebbe incontrato ad ottenere tempestiva comunicazione di detti listini.
punto 17
Tenuto conto del contesto nel quale la decisione litigiosa è stata adottata, nonché del fatto che la decisione stessa riportava in allegato, per ciascuna operazione, l'ammontare degli sconti accordati, dei supplementi di prezzo e delle spese di trasporto non fatturati o insufficientemente fatturati, la ricorrente, contrariamente a quanto afferma, era sufficientemente informata degli elementi di fatto da cui dipendeva la decisione ed era così in grado di controllare la motivazione di questa al fine di contestarne eventualmente la legittimità.
punto 18
Questo mezzo deve quindi essere respinto.

SENTENZA › In diritto › Sul secondo mezzo

punto 19
A parere della ricorrente, il comportamento della Commissione sarebbe stato caratterizzato durante gli ultimi anni da un'alternanza ciclica di prescrizioni e di controlli, poi di tolleranza e di indulgenza. Rendendo più severo il suo comportamento, la Commissione avrebbe leso i principi della tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento. La ricorrente contesta più in particolare alla Commissione di aver modificato la sua politica in materia di controllo degli allineamenti di prezzo effettuati dalle imprese, passando da un regime di tolleranza ad uno di controllo rigido.
punto 20
La Commissione contesta l'affermazione secondo la quale essa avrebbe tenuto, ad un determinato momento, un atteggiamento tollerante in materia d'allineamenti. La diminuzione, ad una certa data, dei controlli riguardanti l'osservanza da parte delle imprese dell'art. 60 del Trattato CECA era dovuta all'insufficienza dell'organico e alla necessità di dedicarsi ad altri controlli più urgenti, ma non prova affatto una volontà politica specifica da parte sua di adottare un atteggiamento lassista in materia d'allineamenti. D'altro canto, dato che il rispetto delle norme del Trattato in periodo di crisi deve essere molto più rigoroso che non quando il mercato è in condizioni normali, il fatto che la Commissione abbia ricordato alle imprese che la crisi economica non le esonerava dall'obbligo di osservare le disposizioni dell'art. 60 e abbia poi effettuato controlli per verificare se fosse stato tenuto conto delle sue indicazioni è del tutto coerente e non lede i diritti delle imprese siderurgiche.
punto 21
Anche supponendo che la Commissione abbia potuto manifestare, in un determinato periodo, un certo lassismo in materia d'allineamenti, va osservato, come la Corte ha dichiarato nella sentenza 11 dicembre 1980 (causa 1252/79, Lucchini, Race. pag. 3753), che un atteggiamento tollerante da parte dell'amministrazione non può legittimare un'infrazione.
punto 22
D'altro canto, come risulta dagli atti, produttori e commercianti sono stati più volte invitati ufficialmente, durante il 1981, a rispettare le norme in materia di prezzi. La ricorrente poteva pertanto aspettarsi il rafforzamento e l'estensione dei controlli da parte della Commissione in materia di rispetto dei prezzi pubblicati dalle imprese.
punto 23
Di conseguenza, questo mezzo dev'essere respinto.

SENTENZA › In diritto › Sul terzo mezzo

punto 24
Ritenendo che nello sviamento di potere rientrino anche l'abuso e l'eccesso di potere consistenti nell'uso arbitrario da parte dell'amministrazione dei poteri spettantile, la ricorrente ricorda che, con decisione 4 giugno 1981, la Commissione aveva autorizzato il proprio vicepresidente ad irrogare ammende per inosservanza dell'art. 60 del Trattato CECA la cui aliquota di base doveva ammontare al 25 % circa delle sottoquotazioni con una possibilità d'adeguamento, in aumento o in diminuzione, fino ad un massimo del 40 % del loro importo in relazione alle caratteristiche particolari del caso di specie. La Commissione, avendo così limitato i poteri più ampi ad essa conferiti dall'art. 64 del Trattato CECA, era vincolata dai criteri fissati fino al momento in cui avesse deciso di modificarli. Il mancato rispetto di tali criteri nella decisione impugnata dovrebbe considerarsi arbitrario. D'altro canto, la Commissione, pur potendo modificare i suoi criteri generali per aumentare il rigore della sua azione repressiva, avrebbe dovuto, in base al principio «nullum crimen, nulla poena sine lege», indipendentemente dalla data della sanzione, riferirsi ai criteri in vigore al momento dell'infrazione. Tali considerazioni giustificherebbero, a parere della ricorrente, la riduzione dell'ammenda irrogatale al 25 % circa.
punto 25
La Commissione ribatte che il principio di diritto penale richiamato dalla ricorrente non si applica alla decisione della Commissione con cui le è stata inflitta l'ammenda in quanto trattasi di un atto amministrativo che, in quanto tale, non è soggetto alle norme e ai principi del diritto penale. D'altro canto, la delega di poteri ad un membro della Commissione costituisce una deroga al principio della collegialità. La Commissione rimarrebbe ad ogni momento competente a decidere nei casi che esorbitano dall'ordinaria amministrazione. Tale sarebbe stata la procedura seguita nella fattispecie. Nella sua decisione, la Commissione si sarebbe limitata ad applicare l'art. 64 del Trattato CECA facendo uso del proprio potere discrezionale senza commettere alcun eccesso di potere.
punto 26
Gli argomenti della ricorrente devono essere respinti. È sufficiente rilevare al riguardo che l'articolo 64 del Trattato CECA autorizza la Commissione ad infliggere alle imprese che violino le disposizioni del capo V del Trattato CECA ammende fino ad un massimo pari al doppio del valore delle vendite irregolari e che, nel testo della decisione della Commissione 4 giugno 1981, che autorizza il commissario incaricato degli affari industriali* ad irrogare, entro determinati limiti e condizioni, ammende in caso di violazione delle disposizioni dell'art. 60, nulla consente di concludere che la Commissione abbia rinunciato ai poteri ad essa conferiti dal precitato art. 64.
punto 27
Per quanto concerne il principio «nulla poena sine lege», dalle considerazioni precedentemente svolte risulta, senza che si renda necessario esaminare se detto principio si applichi o meno in materia di sanzioni amministrative, che l'aliquota dell'ammenda inflitta nella fattispecie alle ricorrente non ha superato il limite di cui all'art. 64 del Trattato CECA.
punto 28
Questo mezzo deve quindi essere respinto.

SENTENZA › In diritto › Sull'importo dell'ammenda

punto 29
Per quanto il mezzo dedotto dalla ricorrente a sostegno della sua domanda di riduzione dell'ammenda irrogatale non possa essere accolto per i motivi suindicati, talune circostanze particolari che ricorrono nel caso di specie giustificano una riduzione in via equitativa. Nel corso degli ultimi trent'anni, la ricorrente, malgrado numerosi controlli effettuati dalla Commissione, non è mai stata oggetto, fino a questo momento, di sanzioni per infrazione alle norme in materia di prezzi, di prelievi ovvero di quote. A questa circostanza si aggiunge il carattere incerto dei comunicati della Commissione che, pur informando le imprese interessate del rafforzamento e dell'estensione dei controlli relativi al rispetto dei prezzi e delle condizioni di vendita imposti dall'art. 60 del Trattato CECA, non richiamavano la loro attenzione sull'intenzione della Commissione di sanzionare in forma più severa, come era in suo potere, le infrazioni che sarebbero state accertate. La Corte ritiene che l'ammenda debba essere ridotta del 75 %.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 30
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, a norma del § 3, 1o comma, dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, la Corte può compensare in tutto o in parte le spese. Poiché ciascuna delle parti è rimasta parzialmente soccombente, le spese vanno compensate.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Quarta Sezione) dichiara e statuisce: 1o L'ammenda inflitta alla ricorrente è fissata in 23644775 LIT. 2o Per il resto, il ricorso è respinto. 3o Le spese sono compensate.

Firme

Koopmans Bahlmann Pescatore O'Keeffe Bosco Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 28 marzo 1984. Per il cancelliere J. A. Pompe cancelliere aggiunto Il presidente della Quarta Sezione T. Koopmans

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