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Sez. 6, Sentenza n. 287 del 18/01/2000 Cc. (dep. 07/03/2000) Rv. 215594 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Utenza italiana sottoposta a intercettazione - Conversazioni con l'estero - Utilizzabilità delle intercettazioni - Sussistenza - Necessità di rogatoria - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215594-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI

Non si verifica l'inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche internazionali per violazione dell'art. 267 cod. proc pen. in relazione all'art. 271 dello stesso codice se la sottoposizione a intercettazione non riguardi un'utenza straniera, bensì un'utenza sita in territorio italiano dalla quale vengano fatte telefonate all'estero, così da non rendersi necessaria alcuna rogatoria internazionale a norma degli artt. 727 ss. cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 727 CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 727 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)