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Sez. U, Sentenza n. 1725 del 07/06/1968 (Rv. 333584 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI E PROVINCIALI - IMPOSTE INDIRETTE - DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE - MOTIVAZIONE - NECESSITA - ESTREMI - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPOSTA DEL REGISTRO.*
Stato
decisa il 1968-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/333584-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - DECISIONI - DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI E PROVINCIALI - IMPOSTE INDIRETTE - DETERMINAZIONE DEL VALORE IMPONIBILE - MOTIVAZIONE - NECESSITA - ESTREMI - FATTISPECIE IN TEMA DI IMPOSTA DEL REGISTRO.*

Nelle controversie in materia di imposte sui trasferimenti di ricchezza, le decisioni delle commissioni distrettuali e provinciali debbono contenere, ai sensi dell'art 42 RDL 8 luglio 1937, n 1516, una sommaria motivazione da cui risultino gli elementi di fatto posti a base della Determinazione del valore imponibile. (nella specie e stata ritenuta insufficiente la motivazione della decisione che, in tema di valutazione dell'usufrutto, ai fini dell'imposta di registro, e pervenuta a tale Determinazione in considerazione della entita dei beni, della loro ubicazione e dell'eta dell'usufruttuaria). (V. N.1156-67, massima n.327586 n.896-67, massima n.327087).*

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1937 num. 1516 art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)