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Sez. 4 - , Sentenza n. 10039 del 13/11/2018 Ud. (dep. 07/03/2019) Rv. 275270 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Appalto - Normativa antinfortunistica - Destinatari - Committente - Nozione - Proprietario non committente - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275270-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO

Gli obblighi di sicurezza previsti dagli artt. 26 e 90, d.lgs 9 aprile 2008, n. 81 gravano esclusivamente sul committente, da intendersi come colui che ha stipulato il contratto d'opera o di appalto, anche se non proprietario del bene che si avvantaggia delle opere affidate, mentre nessuna responsabilità è configurabile a carico del proprietario non committente che non si sia ingerito nell'esecuzione delle opere, pur in assenza di una delega di funzioni. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva escluso, in relazione all'infortunio occorso a un lavoratore durante la ristrutturazione di un'abitazione, la responsabilità della moglie del committente, esclusiva proprietaria dell'immobile, che si era limitata a controllare l'effetto estetico dei lavori).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 26, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 89, Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)