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Sez. L - , Sentenza n. 27102 del 25/10/2018 (Rv. 651255 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE | Azione di regresso esercitata dall'INAIL ex art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965 - Pendenza del processo penale relativo all'infortunio - Pregiudizialità rispetto al giudizio civile - Insussistenza - Ipotesi di sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. o ex art. 75 c.p.p. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651255-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - RESPONSABILITÀ - RIVALSA DELL'ENTE ASSICURATORE

In base all'art. 295 c.p.c., il giudizio instaurato dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro, ex art. 11 d.P.R. n. 1124 del 1965, per ottenere il rimborso di quanto corrisposto al lavoratore per effetto di un infortunio sul lavoro non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell'esito del procedimento penale a carico del datore di lavoro per i medesimi fatti, giacché, in applicazione dell'art. 654 c.p.p., l'efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà fare stato nei confronti dell'INAIL, che non è parte nel giudizio penale e che non era legittimato a costituirsi, trattandosi non della proposizione di un'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, ma dell'azione di regresso, diversa da quelle considerate dall'art. 74 c.p.p.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 75 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 211

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)