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Sez. 2, Sentenza n. 2437 del 14/03/1988 (Rv. 458207 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE - PRONUNCE ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NOVELLA EX LEGGE N. 399 DEL 1984 - REGIME DELLE IMPUGNAZIONI - CONTROVERSIE DI VALORE NON ECCEDENTE LE LIRE VENTIMILA - GIUDIZIO SECONDO EQUITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ERRORES IN PROCEDENDO - RILEVANZA - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1988-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458207-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - APPELLABILITÀ (PROVVEDIMENTI APPELLABILI) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DEL CONCILIATORE - PRONUNCE ANTERIORI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA NOVELLA EX LEGGE N. 399 DEL 1984 - REGIME DELLE IMPUGNAZIONI - CONTROVERSIE DI VALORE NON ECCEDENTE LE LIRE VENTIMILA - GIUDIZIO SECONDO EQUITÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - ERRORES IN PROCEDENDO - RILEVANZA - CARATTERE ESCLUSIVO.*

Con riguardo al regime delle impugnazioni delle pronunce dal conciliatore, le nuove norme introdotte dalla legge 30 luglio 1984 n. 399, le quali - innovando il precedente regime - hanno contemplato soltanto l'esperibilità del ricorso per Cassazione (modificando così il disposto dell'art. 339, ultimo comma, che invece prevedeva - salvo il difetto di giurisdizione o l'incompetenza - l'inappellabilità delle stesse solo se il loro valore non eccedeva le lire ventimila) non trovano applicazione alle pronunce che siano state pubblicate prima dell'entrata in vigore della novella suddetta, pronunce la cui impugnabilità continua ad essere regolata dalla legge anteriore. Pertanto, in tale ipotesi, ove il valore della causa non ecceda la somma suddetta, talché il conciliatore abbia dovuto giudicare secondo equità (stante la prescrizione dell'art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.), il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 cost. È ammissibile soltanto per errores in procedendo, e non già in judicando, anche se in concreto il conciliatore abbia (erroneamente) ritenuto di giudicare in base ad applicazione di norme di legge. (V 6739/87, mass n 454951; (V 2146/86, mass n 445331).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 113 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Legge 30/07/1984 num. 399 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)