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Sez. 5 - , Sentenza n. 10103 del 28/05/2020 (Rv. 657730 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Regolarizzazione - Emissione successiva delle fatture comprensiva d'IVA - Diritto del cessionario al rimborso dell'IVA di rivalsa - Termine di decadenza - Decorrenza - Disponibilità effettiva delle fatture - Rilevanza - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657730-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema d'IVA, laddove il cedente provveda alla sua regolarizzazione in un momento successivo rispetto alla cessione dei beni, emettendo fatture e versando all'erario l'importo dovuto, in difetto del rischio di evasione fiscale il correlato termine di decadenza per rimborso decorre - secondo l'interpretazione dell'art. 178 dir. 2006/112/CE datane dalla giurisprudenza unionale conforme al principio di effettività (CGUE 21 marzo 2018, Volkswagen; Id. 15 settembre 2016, Senatex) - solo a partire dal momento in cui il cessionario è venuto in possesso delle fatture, essendo stato, in precedenza, oggettivamente impossibilitato ad esercitare il diritto alla detrazione proprio in ragione dell'indisponibilità materiale dei documenti e dell'ignoranza in ordine alla debenza dell'IVA.

Riferimenti normativi: Direttive del Consiglio CEE del 2006 num. 112 art. 178, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 6 com. 8 lett. B, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., DPR 22/07/1998 num. 322 art. 8, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)