Sez. 2, Sentenza n. 27 del 05/01/2000 (Rv. 532688 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTE DIRETTE ANCHE OBLIQUE | "Inspectio et prospectio in alienum" - Concetto di "fondo del vicino" rilevante ai fini della configurabilità di una veduta - Parte minima o marginale del fondo limitrofo - Rilevanza - Fondo "aperto" - Necessità - Esclusione.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - VEDUTE DIRETTE ANCHE OBLIQUE
In tema di vedute insistenti sull'altrui proprietà, deve intendersi per "fondo del vicino" (art. 900 cod. civ.) qualunque parte, anche minima o marginale (e, pertanto, anche un semplice muro di cinta) del fondo stesso, tale da poter consentire una "inspectio" o "prospectio" da una qualsiasi apertura esistente nel fabbricato della proprietà limitrofa dalla quale sia possibile affacciarsi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 900
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)