Sez. 3, Sentenza n. 13108 del 30/10/2017 Ud. (dep. 21/03/2018) Rv. 272847 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE | Termine per il deposito - Natura ordinatoria - Inosservanza - Nullità o inutilizzabilità - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI PROVA - PERIZIA - PERITO - RELAZIONE PERITALE
In tema di perizia, il mancato rispetto del termine, di natura ordinatoria, per il deposito della relazione non ne comporta la nullità o l'inutilizzabilità. (Nell'enunciare tale principio, la S.C. ha precisato che il ritardo in cui sia incorso l'ausiliario del giudice, ove abbia comportato una ingiustificata dilatazione dei tempi processuali, rileva esclusivamente sul piano del compenso e delle eventuali sanzioni di natura disciplinare).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 177, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 227
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)