Sez. 2, Sentenza n. 4193 del 19/12/1975 (Rv. 378544 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - LITISCONSORZIO - NEI CONFRONTI DEL LITISCONSORTE GIURANTE - EFFETTO DI PROVA LEGALE - NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI LITISCONSORTI - LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - LITISCONSORZIO - NEI CONFRONTI DEL LITISCONSORTE GIURANTE - EFFETTO DI PROVA LEGALE - NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI LITISCONSORTI - LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE.*
Il giuramento suppletorio e decisorio puo essere validamente deferito anche ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, poiche, altrimenti, la possibilita di ricorrere al suddetto mezzo istruttorio sarebbe preclusa in tutti i casi in cui qualcuno dei consorti in lite non si trovi, rispetto al fatto da provare, nelle condizioni tassativamente prescritte dall'art 2739 cod civ. peraltro, a norma dell'art 2738, ultimo comma, cod civ, l'efficacia di prova legale del giuramento resta circoscritta soltanto al litisconsorte cui e stato deferito (sia che esso abbia giurato o rifiutato di giurare) mentre per tutti gli altri litisconsorti cui il giuramento non e stato deferito o riferito, l'esito del giuramento prestato o rifiutato e liberamente apprezzato dal giudice. (V 474/72, mass n 356426).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)