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Sez. 2, Sentenza n. 4193 del 19/12/1975 (Rv. 378544 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - LITISCONSORZIO - NEI CONFRONTI DEL LITISCONSORTE GIURANTE - EFFETTO DI PROVA LEGALE - NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI LITISCONSORTI - LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1975-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378544-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - EFFETTI - LITISCONSORZIO - NEI CONFRONTI DEL LITISCONSORTE GIURANTE - EFFETTO DI PROVA LEGALE - NEI CONFRONTI DEGLI ALTRI LITISCONSORTI - LIBERO APPREZZAMENTO DEL GIUDICE.*

Il giuramento suppletorio e decisorio puo essere validamente deferito anche ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, poiche, altrimenti, la possibilita di ricorrere al suddetto mezzo istruttorio sarebbe preclusa in tutti i casi in cui qualcuno dei consorti in lite non si trovi, rispetto al fatto da provare, nelle condizioni tassativamente prescritte dall'art 2739 cod civ. peraltro, a norma dell'art 2738, ultimo comma, cod civ, l'efficacia di prova legale del giuramento resta circoscritta soltanto al litisconsorte cui e stato deferito (sia che esso abbia giurato o rifiutato di giurare) mentre per tutti gli altri litisconsorti cui il giuramento non e stato deferito o riferito, l'esito del giuramento prestato o rifiutato e liberamente apprezzato dal giudice. (V 474/72, mass n 356426).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2738 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)