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Sez. L, Sentenza n. 2216 del 02/03/1988 (Rv. 458036 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - OPERATIVITÀ SUL LAVORO PARASUBORDINATO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458036-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - MINIMI SALARIALI - OPERATIVITÀ SUL LAVORO PARASUBORDINATO - ESCLUSIONE.*

Al rapporto di lavoro parasubordinato - che è caratterizzato dalla prestazione d'opera continuativa e coordinata, nonché prevalentemente personale, e che costituisce pur sempre un'ipotesi di lavoro autonomo, differenziantesi dal lavoro subordinato per la Mancanza del vincolo della subordinazione - non trovano applicazione i minimi di retribuzione previsti dalla contrattazione collettiva per i rapporti di lavoro subordinato. (V 3400/87, mass n 452434; (V 224/86, mass n 443865).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)