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Provvedimenti straordinari per la ripresa economica

Testo in vigore al

Titolo I. Disposizioni di carattere tributario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Ritenuta la necessita' ed urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanita', per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici;
Decreta:

Art. 1

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante di cui al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 13.295 a lire 15.889 per quintale.

2. L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata al decreto-legge sopracitato, relativamente alla benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, e' aumentata da lire 5.250 a lire 7.844 per quintale.

3. L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della predetta tabella B per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da lire 1.329,50 a lire 1.588,90 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 5.430 a lire 9.889 per quintale.

Art. 2

1. L'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da lire 60.000 a lire 90.000 per ettanidro alla temperatura di 15 gradi ,56 del termometro centesimale.

2. Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

3. Agli spiriti classificati di seconda categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, e' concesso un abbuono per ogni passivita', comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 4.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

4. Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Art. 3

1. Alle acquaviti di vino in invecchiamento a norma degli articoli 7, 8 e 10 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, ed all'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota di imposta stabilita dall'art. 2 del presente decreto.

2. Sulle deficienze in alcole anidro riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini assimilati ai doganali destinati all'invecchiamento dell'acquavite di vinaccia, custodita in recipienti di legno, non e' dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino il quattro per cento all'anno.

3. Per le acquaviti importate la sovrimposta di confine e il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro sono calcolati sulla gradazione effettiva.

Art. 4

1. Agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 22 aprile 1937, n. 625, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1019, sugli alcoli etilico, metilico ed isopropilico, sulle acqua-viti e sui prodotti contenenti alcole, provenienti dall'estero, si riscuote oltre al dazio ed alla sovraimposta di confine, il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro.

Art. 5

1. In sede di ridistillazione o di rettificazione degli spiriti grezzi e delle teste e code di precedenti distillazioni per portarli ad avere i requisiti richiesti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, per essere immessi al consumo e' concesso l'abbuono sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione od a rettifica.

2. Sono abrogati l'art. 23 del testo unico 8 luglio 1924 delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti ed il quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Art. 6

1. I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna sono stabiliti nella seguente misura:

  1. 1) fino a litri 0,100 lire 80

  2. 2) da litri 0,250 " 100

" 0,500 " 220 " 0,750 " 340 " 1,000 " 420 " 1,500 " 560 " 2,000 " 640

Art. 7

1. L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e' elevata a lire 110 per chilogrammo.

Art. 8

1. Le tasse fisse minime di registro ed ipotecarie di cui all'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 2.000.

2. Qualora, applicando le normali imposte di registro ed ipotecarie, nella misura proporzionale, progressiva e graduale, secondo la natura dell'atto o della formalita', risulti un ammontare del tributo inferiore alla tassa fissa minima, l'imposta per ogni atto o formalita' e' dovuta in misura eguale alla tassa fissa minima.

3. Le tasse fisse di registro ed ipotecarie di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 15.000, ad eccezione dei casi in cui l'ammontare delle tasse ordinarie e' inferiore a detto importo, nonche' con esclusione delle tasse fisse di registro ed ipotecarie stabilite per gli atti concernenti l'acquisto di terreni per la formazione o l'arrotondamento della proprieta' contadina, di quelle per l'affranco e la rinnovazione dei censi, livelli e canoni enfiteutici, di quelle per gli atti di assegnazione di terreni e fabbricati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e per gli atti consequenziali e della tassa fissa prevista dalla legge 29 novembre 1962, n. 1680, che pertanto restano invariate.

4. Sono raddoppiate le tasse fisse di registro di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1961, n. 707, nonche' tutte le altre tasse fisse di registro stabilite da particolari norme di agevolazione tributaria in misura superiore a lire 2.000.

Art. 9

1. I trasferimenti a titolo oneroso ed i conferimenti in societa' delle aree destinate alla costruzione delle case di civile abitazione, qualificabili di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, nonche' i trasferimenti a titolo oneroso e i conferimenti in societa' delle case stesse sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 7,50 per cento.

Art. 10

1. L'imposta fissa di bollo per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni e per i quali e' previsto l'impiego esclusivo della carta bollata o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, e' stabilita nella misura unica di lire 500 per ogni foglio.

2. Resta ferma l'imposta nella misura di lire 400 per gli atti avanti gli organi giurisdizionali di cui agli articoli da 42 a 47 della predetta tariffa.

3. L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100, 200 e 300 dall'art. 48 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, e dagli articoli della tariffa stessa che ad esso, fanno riferimento, e' stabilita rispettivamente nella misura di lire 200, 300, 400 per ogni foglio.

4. L'imposta fissa di bollo prevista dall'art. 66 della tariffa, parte seconda, allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, e successive modificazioni e integrazioni, dovuta sugli atti e documenti che, a norma della legge di registro, sono soggetti a registrazione in caso d'uso e per i quali la legge stessa prevede, in luogo delle formalita' della registrazione, l'applicazione dell'imposta di bollo sul solo primo foglio, e' stabilita in lire 400.

Art. 11

1. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonche' i libri ed i registri gia' bollati in modo straordinario che si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dello uso, essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal primo comma del precedente art. 10, mediante applicazione di marche da bollo a tassa fissa.

2. L'annullamento delle marche complementari potra' essere fatto dagli uffici del registro, dagli uffici statali, regionali, provinciali e comunali, dai pubblici ufficiali, o direttamente dalle parti. In quest'ultimo caso l'annullamento sara' fatto mediante scritturazione od impressione della data la quale dovra' corrispondere a quella dell'atto cui dovra' servire il foglio.

Art. 12

1. Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti sottoelencati, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta nella seguente misura:

  1. a) aliquota 7 per cento, per lavori in oro ed in platino, esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio; articoli con parti e guarnizioni di oro ed in platino, compresi gli orologi da tasca e da polso con cassa in oro od in platino ed escluse le penne stilografiche col solo pennino d'oro; prodotti e lavori fatti esclusivamente in argento esclusi i lavori per uso industriale e di laboratorio;

  2. b) aliquota 20 per cento, per pietre preziose, comprese le pietre sintetiche e scientifiche ed escluse le pietre preziose destinate ad uso industriale, perle naturali e coltivate;

  3. c) aliquota 20 per cento, per antichita' di ogni genere; libri antichi; oggetti da collezione; francobolli da collezione, esclusi quelli aventi corso legale nello Stato di emissione; pitture, acquerelli, pastelli, disegni, sculture originali ed incisioni di artisti ed autori non viventi.
    La nuova aliquota non si applica per l'acquisto nello Stato o l'importazione dei medesimi prodotti da parte delle regioni, delle province, dei comuni, delle universita', dei musei e degli istituti artistici o culturali aventi carattere pubblico; per tali acquisti resta ferma l'aliquota del 6,40 per cento, dovuta a norma dell'art. 2 della legge 31 ottobre 1963, n. 1459 e dell'art. 1 della legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive modificazioni;

  4. d) aliquota 8 per cento, per macchine fotografiche con o senza obiettivo; obiettivi per macchine fotografiche; apparecchi cinematografici da presa delle immagini e del suono, anche combinati; apparecchi da proiezione, con o senza riproduzione del suono, esclusi quelli destinati a scopo didattico;

  5. e) aliquota 8 per cento, per grammofoni e fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm con o senza lettore di suono; televisori, dischi, esclusi quelli a scopo didattico e quelli di musica classica e sinfonica;

  6. f) aliquota 8 per cento, per strumenti musicali in genere esclusi i meccanismi per scatole musicali;

  7. g) aliquota 15 per cento, per profumi (estratti, acque da toletta, ecc. comprese le lozioni per capelli) e cosmetici preparati.

2. Le stesse aliquote si applicano per l'importazione dall'estero dei prodotti sopra elencati.
Alle aliquote stabilite dal presente articolo non si applica l'addizionale prevista dalla legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successive modificazioni.
L'esenzione per le vendite effettuate nei laboratori artigiani, nei confronti del privato consumatore, prevista dall'art. 1, secondo comma, della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, non si applica per gli atti economici relativi ai prodotti di cui al primo comma del presente articolo.
L'imposta generale sull'entrata dovuta a norma del precedente comma si assolve nei modi e termini normali, a cura del venditore, in base alle aliquote come sopra stabilite, per i singoli prodotti.
Restano ferme le aliquote dell'imposta generale sulla entrata relative alle vendite all'asta dei prodotti sopra elencati, effettuate ai sensi della legge 10 maggio 1938, n. 745, dai Monti di credito su pegno di prima e seconda categoria, dalle Casse di risparmio e dagli Istituti di credito di diritto pubblico.

Art. 13

1. E' soppressa la lettera i) dell'art. 17 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, concernente l'esenzione dalla tassa di circolazione per i motori fuori bordo di potenza non superiore ai 6 CV.

2. E' soppresso, inoltre, l'art. 24 del suindicato testo unico, riguardante la riduzione della tassa sulla circolazione di prova.

3. Le tasse di circolazione per gli autoscafi, di cui alla tariffa E annessa alla legge 21 maggio 1955, n. 463, sono aumentate del 50 per cento.

Art. 14

1. I concessionari di autostrade sono tenuti a corrispondere all'erario un diritto speciale pari al dieci per cento dell'ammontare lordo dei pedaggi riscossi.

2. E' ammessa la rivalsa sugli utenti, salvo che per gli autoveicoli autorizzati al trasporto merci.

3. Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti i modi ed i termini per la presentazione della denunzia dell'ammontare lordo dei pedaggi e per il versamento del diritto speciale.

4. Per l'omessa o ritardata presentazione della denuncia si applica una soprattassa uguale al sessanta per cento del diritto dovuto.

5. Per l'infedele denunzia e' dovuta la pena pecunaria da due a sei volte l'ammontare del diritto evaso.

6. Per l'omesso o ritardato pagamento del diritto si applica la soprattassa del dieci per cento della somma non versata.

7. Le predette soprattasse sono ridotte al decimo del loro ammontare se la denunzia ed il pagamento abbiano luogo nei 30 giorni dai rispettivi termini.

8. Sono applicabili le norme della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

9. Per il ritardato od omesso pagamento del diritto speciale debbono, inoltre, corrispondersi gli interessi di mora previsti dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29.

10. Per la riscossione di quanto dovuto ai sensi del presente articolo, si applicano le disposizioni contenute nel testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 15

1. I numeri 42 e 195 della tabella allegato A al testo unico delle disposizioni in materia di tasse sulle concessioni governative approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti da quelli riportati in calce al presente articolo.
Per i provvedimenti amministrativi di cui ai numeri indicati nel comma precedente soggetti a tassa annuale di rilascio o di vidimazione o a tassa annuale, indipendentemente da qualsiasi formalita' di vidimazione, in corso di validita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, la tassa corrisposta per il rilascio o la vidimazione o la tassa annuale dovra' essere integrata col pagamento di tanti dodicesimi della differenza tra quella corrisposta e quella prevista dal presente provvedimento, quanti sono i mesi intercorrenti fra la data di entrata in vigore del decreto e quella di scadenza dei singoli provvedimenti amministrativi o della tassa annuale.
A tali effetti si trascura la frazione di mese.
I dodicesimi di tassa come sopra dovuti dovranno essere corrisposti, non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante versamento in conto corrente postale intestato al competente ufficio del registro.
Per il mancato pagamento nei termini stabiliti delle tasse dovute, ai sensi dei precedenti commi, si incorre nelle sanzioni previste dall'art. 10 del testo unico sulle tasse di concessione governativa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121, salvo che nella tabella allegato A al testo unico predetto non sia stabilita una diversa sanzione.

2. A favore di coloro i quali ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, hanno corrisposto l'integrazione in esso prevista, al momento del versamento di quanto dovuto per l'anno 1971 a norma del presente articolo, sara' effettuata una detrazione pari alla meta' di quanto versato nel 1970 in base al succitato articolo 30 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621

3. TABELLA

4. ----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

Art. 16

1. L'attivita' inerente alla installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione, eccettuati quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta' di amministrazioni pubbliche, costituisce pubblico servizio ed e' soggetta a concessione. Resta immutata la disciplina relativa ai depositi di distribuzione dei carburanti agevolati secondo le leggi vigenti.

2. La concessione sostituisce la licenza di cui al regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, e viene rilasciata dal prefetto competente per territorio e, per la Valle d'Aosta, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere delle amministrazioni pubbliche interessate, o, per gli impianti da installare sulle autostrade, dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per i lavori pubblici, Presidente dell'A.N.A.S., sentito il Ministro per le finanze.6

3. La concessione puo' essere accordata solo a soggetti aventi la sperimentata ovvero comprovabile capacita' tecnico-organizzativa ed economica necessaria a garantire la continuita' e la regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, ha durata di diciotto anni e puo' essere rinnovata.

4. L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza di concessione sono puniti con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 100.000 a 1.000.000.

5. Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica per una razionale programmazione degli investimenti nel settore su tutto il territorio nazionale e sentito il parere delle Regioni e di una commissione consultiva da istituire presso lo stesso Ministero, determina annualmente per ciascuna provincia i criteri obiettivi per il rilascio ed il numero massimo delle nuove concessioni che possono essere rilasciate nel corso dell'anno successivo.6

6. L'esercizio degli impianti esistenti e funzionanti o regolarmente autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto avra' termine, salvo nuova concessione, allo scadere di dodici mesi da tale data ovvero del periodo, se piu' lungo, fissato nel provvedimento originario o, in mancanza, di quello di diciotto anni dalla data di rilascio del provvedimento stesso.

7. La concessione e' soggetta al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui al n. 134 della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121.

8. I titolari delle concessioni previste dal presente articolo possono affidare a terzi la gestione degli impianti di distribuzione di carburanti, con contratti aventi ad oggetto la cessione gratuita dell'uso degli apparecchi di distribuzione e delle attrezzature sia fisse che mobili e di durata non inferiore agli anni nove, che si risolveranno in caso di mancato rinnovo della concessione.

9. In detti contratti dovranno prevedersi il diritto del gestore a sospendere per ferie l'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore a due settimane consecutive ogni anno, il divieto per il gestore di cedere il contratto d'uso o di affidare a terzi la sua esecuzione, i casi in cui il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile e le condizioni alle quali e' consentita la continuazione del rapporto instaurato con il gestore o con i familiari del medesimo, in caso di suo decesso o interdizione.

10. Lo stesso contratto dovra' prevedere la continuita' della gestione nel caso di cessione della concessione e la preferenza nella gestione del nuovo impianto nel caso di revoca per pubblico interesse della concessione relativa all'impianto in precedenza gestito. La licenza di esercizio, prevista dall'art. 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474 e successive modificazioni, deve essere intestata al titolare della gestione dell'impianto, al quale incombe l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Il titolare della concessione ed il titolare della gestione dell'impianto sono, agli effetti fiscali, solidalmente responsabili per gli obblighi derivanti dalla gestione dell'impianto stesso.6

11. La concessione puo' essere trasferita a terzi solo unitamente alla proprieta' del relativo impianto, previa autorizzazione dell'autorita' che ha rilasciato la concessione stessa. Per la cessione delle concessioni da parte di chi sia proprietario di piu' impianti di distribuzione di carburanti, situati in province diverse, la autorizzazione e' accordata dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il Ministro per le finanze.6 I trasferimenti di impianti per la distribuzione di carburanti da una localita' ad un'altra di una stessa provincia possono essere autorizzati dal prefetto, sentiti i pareri di cui al precedente comma secondo, fermo restando il numero degli erogatori.

12. In caso di revoca della concessione per motivi di pubblico interesse, il concessionario sara' indennizzato per il solo valore residuo degli impianti, salvo che il concessionario medesimo non ottenga, su sua richiesta, che la concessione revocata sia sostituita con altra che l'amministrazione competente potra' rilasciare in aggiunta al numero massimo di concessioni fissato a norma del precedente comma quinto.6

13. Le norme per l'esecuzione del presente articolo saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto col Ministro per le finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Nelle localita' montane o delle piccole isole costituenti centro abitato sprovvisto di impianto di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione o in centri che distino piu' di quindici chilometri, misurati lungo le pubbliche vie, dal prossimo impianto concesso, puo' essere accordata la concessione al comune che ne faccia richiesta, giusta deliberazione del consiglio comunale approvata dagli organi di controllo, ove nessuno dei concessionari operanti in provincia chieda la concessione entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.5