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Sez. 3, Ordinanza n. 21022 del 26/07/2024 (Rv. 671838-01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE | Polizza unit-linked - Qualificazione come assicurazione sulla vita - Requisiti - Copertura del rischio demografico con previsione di un indennizzo - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2024-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671838-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE SULLA VITA - IN GENERE

La polizza "unit-linked" può essere qualificata come contratto di assicurazione sulla vita non già per la sua formale definizione data dalle parti, ma in ragione della copertura del rischio demografico e della previsione di un indennizzo parametrato alle tavole di mortalità in base all'età dell'assicurato, così da garantire al beneficiario, nel caso di morte ante tempus, il conseguimento di un apprezzabile vantaggio; conseguentemente, se la polizza prevede, in caso di morte del portatore del rischio, che il beneficiario possa non ottenere alcun indennizzo (o conseguirne uno irrisorio) in considerazione dell'andamento dei valori mobiliari in cui è stato investito il premio, va esclusa la natura di contratto di assicurazione ex art. 1882 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la riconducibilità di una polizza "unit-linked" alla categoria del contratto di assicurazione sulla vita, accertando, in fatto, che il contratto consisteva in un mandato ad investire, che l'assicurato poteva perdere l'intero capitale e che l'indennizzo previsto per l'evento morte era del tutto trascurabile).

Cod. Civ. art. 1882

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)