Affidamento in prova del condannato militare
Testo in vigore al
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1 Affidamento in prova del condannato militare
1. Il militare condannato dall'autorita' giudiziaria militare a pena detentiva non superiore a tre anni non seguita da misura di sicurezza detentiva puo' essere affidato in prova, fuori dallo stabilimento militare di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale se e' stato collocato in congedo. E' fatta comunque salva la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 3.4
2. L'affidamento in prova e' escluso:
1) per i reati militari non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta
eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e 94;2) per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo
comma 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale militare di pace;3) per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale;
4) quando il condannato militare e' stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.3
Art. 2 Prescrizioni per l'affidamento in prova del condannato militare
1. Il provvedimento, di cui al precedente articolo 1, e' adottato sulla base dei risultati dell'osservazione della personalita', condotta per almeno un mese nello stabilimento militare di pena, qualora possa presumersi che la vita nella comunita' militare o le sole prescrizioni, nei casi di affidamento ad un ufficio o ente pubblico o al servizio sociale, siano sufficienti per la rieducazione del reo e per prevenire il pericolo che egli compia altri reati.2
2. All'atto dell'affidamento e' redatto verbale in cui sono indicate le prescrizioni che il soggetto dovra' seguire.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
4. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate.
5. Il comando o ente militare, l'ufficio o ente pubblico o il servizio sociale riferiscono ogni tre mesi al giudice militare di sorveglianza sul comportamento del soggetto e propongono, se del caso, la modifica delle prescrizioni. Il periodo di affidamento in prova nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, vale come espiazione di pena.
6. L'affidamento puo' essere revocato se il condannato tiene un comportamento contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, tale da essere incompatibile con la prosecuzione della prova.
7. L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena ed ogni altro effetto penale.
Art. 3 Modalita' per l'affidamento in prova del condannato militare
1. L'affidamento in prova del condannato militare viene effettuato secondo le seguenti modalita':
1) il soggetto con obbligo di servizio di ferma viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende limitatamente al periodo necessario per il completamento del servizio, ed al termine del servizio di ferma viene posto in congedo ed affidato al servizio sociale, di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354;
2) il soggetto avente rapporto di impiego viene affidato al comando o ente militare determinato dal Ministro da cui il militare dipende per tutto il periodo di affidamento in prova.
2. In caso di cessazione del rapporto di impiego, d'autorita' o a domanda, durante l'affidamento in prova si osservano le disposizioni del precedente numero 1.
3. I condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza possono essere affidati esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio.4
4. Durante l'affidamento in prova rimangono interrotti la sospensione dall'impiego o gli altri istituti similari.
Art. 4 Competenza in materia di affidamento in prova del condannato militare
1. La competenza in materia di affidamento in prova e' attribuita al tribunale militare di sorveglianza.
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 27 OTTOBRE 1986, N. 700, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, CON L. 23 DICEMBRE 1986, N. 897.
Art. 6 Procedimento di sorveglianza
1. Per il procedimento di sorveglianza si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nell'articolo 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, quale risulta modificato dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1, e sostituito dall'articolo 25 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nonche' le disposizioni di cui agli articoli 71-bis, 71-ter, quale sostituito dall'articolo 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, 71-quater e 71-sexies della legge n. 354 del 1975, inseriti dall'articolo 11 della legge 12 gennaio 1977, n. 1.
Art. 7 Modalita' per l'espletamento dell'osservazione
1. L'osservazione della personalita', di cui al precedente articolo 2, in attesa della realizzazione di un centro di osservazione, viene espletata presso lo stabilimento militare di pena da personale militare esperto in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, oltre che dall'educatore.
2. In carenza di detto personale possono essere utilizzati professionisti civili cui spettano onorari proporzionati alle prestazioni effettuate sulla base di apposite convenzioni.
3. In caso di necessita', su motivata richiesta del comandante dello stabilimento militare di pena e con provvedimento del giudice militare di sorveglianza, i soggetti da osservare sono trasferiti negli ospedali militari o in altri luoghi esterni di cura convenzionati.
Art. 8 Legittimazione alla richiesta del beneficio
1. Il beneficio dell'affidamento in prova puo' essere richiesto dal condannato, dai suoi prossimi congiunti o dal difensore nonche' proposto dal comandante dello stabilimento militare di pena, sentito il parere di una commissione composta da un rappresentante del comando dello stabilimento predetto, dal medico militare, da un esperto tra quelli di cui al precedente articolo 7 e dall'educatore.
Art. 9 Comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza
1. Nei casi in cui il condannato venga affidato ad un ufficio o ente pubblico non militare il provvedimento di affidamento in prova deve essere comunicato da parte del giudice militare di sorveglianza all'autorita' provinciale di pubblica sicurezza.
Art. 10 Giudizio direttissimo
1. Per i reati di cui all'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come sostituito dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini, osservando le disposizioni di cui agli articoli 379 del codice penale militare di pace e 502, secondo comma, del codice di procedura penale.
Art. 11 Clausola finanziaria
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni in ragione d'anno, si provvedera' a carico del capitolo 3003 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1983 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 aprile 1983
PERTINI
FANFANI - LAGORIO -
DARIDA - ROGNONI
- GORIA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA