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Sez. U, Sentenza n. 9 del 26/01/2000 (Rv. 533159 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Indennizzo da lesioni conseguenti a vaccinazioni obbligatorie (legge n. 210 del 1992) - Controversie relative - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533159-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'art. 1 della legge n. 210 del 1992 - che attribuisce a chiunque, a causa di vaccinazioni obbligatorie, abbia riportato lesioni o infermità con conseguente menomazione permanente dell'integrità psicofisica il diritto ad un indennizzo da parte dello Stato - riconosce al danneggiato una posizione di diritto soggettivo tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, senza che assuma rilievo, "quoad iurisdictionis", la circostanza per cui la determinazione della misura dell'indennizzo stesso sia riservata in via esclusiva all'autorità amministrativa con provvedimento autoritativo.

Riferimenti normativi: Legge 25/02/1992 num. 210 art. 1 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 4 CORTE COST., Legge 25/02/1992 num. 210 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)