Sez. 1, Ordinanza n. 261 del 25/01/1971 Cc. (dep. 03/04/1971) Rv. 117547 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - FONDAMENTO DEL GIUDIZIO - INFORMAZIONI DELLA PS - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITA SOCIALE - FONDAMENTO DEL GIUDIZIO - INFORMAZIONI DELLA PS - SUFFICIENZA - CONDIZIONI.*
La discrezionalita del decidente nell'applicazione delle misure di prevenzione si riflette nella motivazione dei relativi decreti, nel senso che il giudice puo fondare il proprio convincimento in ordine alla pericolosita del soggetto anche esclusivamente sulle informazioni contenute nella proposta del questore, purche queste non contrastino con gli elementi risultanti dagli Atti o con le prove addotte dalla difesa. (V 114257, anno 1970, ed ivi citatè 108097, anno 1968, ed ivi cita(te).*
Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)