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Sez. 1, Sentenza n. 12813 del 21/06/2016 (Rv. 640114 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE | Condotta asseritamente diffamatoria - Valutazione relativa - Riferimento alla lesione dell'onore e della reputazione della persona tra i consociati - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640114-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - DIFFAMAZIONE, INGIURIE ED OFFESE - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. per lesione della reputazione personale, la condotta asseritamente diffamatoria della persona non va valutata "quam suis", e cioè in riferimento alla considerazione che ciascuno ha della sua reputazione, bensì come lesione dell'onore e della reputazione di cui la persona goda tra i consociati. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha escluso che un'opera letteraria pubblicata nel 2002, descrittiva del rapporto sentimentale intercorso negli anni trenta del secolo scorso tra la protagonista femminile e lo zio dell'attrice, abbia potuto ledere l'onore e la reputazione di quest'ultimo, avuto conto del comune sentimento etico del lettore contemporaneo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)