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Sez. U, Sentenza n. 5767 del 22/12/1989 (Rv. 464670 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITÀ - AZIENDA (AVVIAMENTO) - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - GESTIONE PROVVISORIA - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - DISCIPLINA EX ART. 110 DEL R.D. N. 1265 DEL 1934 - SENTENZA N. 333 DEL 1988 DELLA CORTE COST. - EFFETTI - AMBITO DI APPLICAZIONE DI DETTA DISCIPLINA - GESTORI PROVVISORI DI FARMACIE NON DI NUOVA ISTITUZIONE - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464670-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - SERVIZIO FARMACEUTICO - APERTURA DELLA FARMACIA - COMMERCIABILITÀ - AZIENDA (AVVIAMENTO) - ESERCIZIO DELLA FARMACIA - GESTIONE PROVVISORIA - INDENNITÀ DI AVVIAMENTO - DISCIPLINA EX ART. 110 DEL R.D. N. 1265 DEL 1934 - SENTENZA N. 333 DEL 1988 DELLA CORTE COST. - EFFETTI - AMBITO DI APPLICAZIONE DI DETTA DISCIPLINA - GESTORI PROVVISORI DI FARMACIE NON DI NUOVA ISTITUZIONE - INCLUSIONE.*

In tema di servizio farmaceutico, nella disciplina di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 475, la sentenza della Corte costituzionale n. 333 del 1988, dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 17 di detta legge, comporta che le Disposizioni sull'indennità di avviamento, poste dall'art. 110 del R.d. 27 luglio 1934 n. 1265 (testo unico delle leggi sanitarie), trovano applicazione non soltanto nei riguardi dei gestori provvisori di farmacie di nuova istituzione, ma anche nei riguardi dei gestori provvisori di farmacie non di nuova istituzione, sia per quanto attiene ai diritti verso l'assegnatario subentrante, sia per quanto attiene ai corrispondenti obblighi verso il precedente titolare.*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 110, Legge 02/04/1968 num. 475 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)