REGOLAMENTO (CE) N. 3605/93 DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1993 relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea
Testo in vigore al
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IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 104 C, paragrafo 14, terzo comma,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
considerando che le definizioni dei termini «pubblico», «disavanzo» e «investimento» sono formulate nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi con riferimento al Sistema europeo di conti economici integrati (SEC) (3); che sono necessarie definizioni precise con riferimento ai codici SEC; che queste definizioni possono essere soggette a revisione nel quadro della necessaria armonizzazione delle statistiche nazionali e per altre ragioni; che la revisione del SEC sarà decisa dal Consiglio in base alle norme in materia di competenza e alle norme procedurali definite dal trattato;
considerando che la definizione del debito contenuta nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi va precisata con riferimento ai codici SEC;
considerando che la direttiva 89/130/CEE, Euratom del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa all'armonizzazione della fissazione del prodotto nazionale lordo ai prezzi di mercato4 fornisce una definizione adeguata e dettagliata del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato;
considerando che ai sensi del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi la Commissione è tenuta a fornire i dati statistici da utilizzare in tale procedura;
considerando che occorre definire modalità particolareggiate per disciplinare la tempestiva e regolare comunicazione da parte degli Stati membri alla Commissione dei propri disavanzi previsti ed effettivi e dell'ammontare del debito;
considerando che a norma dell'articolo 104 C, paragrafi 2 e 3 del trattato, la Commissione sorveglia l'evoluzione della situazione di bilancio e dell'entità del debito pubblico negli Stati membri ed esamina la conformità alla disciplina di bilancio sulla base di criteri relativi al disavanzo e al debito pubblico; che se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i criteri, la Commissione tiene conto di tutti i fattori significativi; che la Commissione deve esaminare se sussista il rischio di un disavanzo eccessivo in uno Stato membro,
SEZIONE 1 Definizioni
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1993. Per il Consiglio Il Presidente Ph. MAYSTADT