Sez. L, Sentenza n. 5741 del 22/05/1991 (Rv. 472292 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali fra coniugi - Impresa familiare - In genere | Configurabilità - Condizioni - Prestazioni del coniuge dirette a soddisfare le esigenze domestiche e personali della famiglia - Rilevanza - Separazione personale dei coniugi - Cessazione della impresa - Esclusione - Limiti.
Famiglia - Matrimonio - Rapporti patrimoniali fra coniugi - Impresa familiare - In genere
La configurabilità di un'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis cod. civ., ove sussista il presupposto dell'esistenza di una attività imprenditoriale nella famiglia, non può essere esclusa per il fatto che l'attività di lavoro continuativamente svolta dal coniuge sia stata diretta a soddisfare le esigenze domestiche e personali della famiglia, avendo tale attività rilievo come adempimento di obbligazioni attinenti all'impresa in una sorta di divisione del lavoro o distribuzione dei compiti, o per il fatto che la stessa attività (utile, sia pure mediatamente, ai fini della impresa) coincida con quella oggetto di uno degli obblighi o dei doveri di cui agli artt. 143 e 147 cod. civ., restando altresì escluso che la separazione personale dei coniugi costituisca di per sè causa del venir meno dell'impresa familiare ove la separazione stessa non abbia comportato la cessazione dello svolgimento della attività lavorativa predetta.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 143 CORTE COST., Cod. Civ. art. 147 CORTE COST., Cod. Civ. art. 230 bis, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)