Sez. L - , Sentenza n. 27348 del 17/11/2017 (Rv. 646351 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI | Configurabilità - Condizioni - Identità di parti - Necessità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - CONTRASTO DI GIUDICATI
In tema di revocazione, perché una sentenza possa considerarsi contraria ad altra precedente avente fra le parti autorità di cosa giudicata, occorre che tra i due giudizi vi sia identità di soggetti e di oggetto. (In applicazione di tale principio, la S.C., sulla questione dei cd. contributi svizzeri, ha negato la ricorrenza di un contrasto di giudicati tra la sentenza emessa dalla Corte d’appello tra il ricorrente e l'INPS e la successiva sentenza della Corte EDU pronunziata fra il ricorrente e lo Stato Italiano).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)